Art. 11.
               (Principi generali sulla programmazione
          sanitaria in materia di attivita' trasfusionali)
1.  In  considerazione  del  fatto  che l'autosufficienza di sangue e
derivati   costituisce   un   interesse  nazionale  sovraregionale  e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto
il  concorso  delle  regioni  e  delle aziende sanitarie, la presente
legge  definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria
atti  a  favorire  l'armonizzazione  della legislazione in materia di
attivita' trasfusionali.
2. A tale scopo a livello regionale:
a) viene promossa la donazione volontaria, periodica e non remunerata
del   sangue   e  degli  emocomponenti,  favorendo  lo  sviluppo  sul
territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di
sangue;
b)  viene  istituito  il  sistema  informativo  regionale dei servizi
trasfusionali, in raccordo funzionale con quello nazionale;
c)   viene  definito  annualmente  il  programma  di  autosufficienza
regionale,  individuando  i  consumi  storici, il fabbisogno reale, i
livelli   di   produzione   necessari,   le  risorse,  i  criteri  di
finanziamento    del   sistema,   le   modalita'   di   compensazione
intraregionale  ed  interregionale  ed  i  livelli di importazione ed
esportazione eventualmente necessari;
d) vengono definite le modalita' per la stipula di convenzioni con le
ditte produttrici di emoderivati, le modalita' per l'invio del plasma
alle  aziende  produttrici  ed  i controlli sulla distribuzione degli
emoderivati ottenuti;
e)  vengono  curati i rapporti con la sanita' militare per lo scambio
di  emocomponenti  e  delle  frazioni  plasmatiche, nell'ambito delle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 4;
f)   viene   effettuato   il   controllo  ispettivo  delle  strutture
trasfusionali  in  relazione  alle  normative e procedure definite in
ambito regionale e alle iniziative e ai programmi di cui all'articolo
6;
g) sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di
sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;
h)  sono  promosse  e  finanziate attivita' di ricerca applicata e di
sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale, anche ai
fini della riduzione del volume ematico da trasfondere;
i)     viene     promosso,    per    un    migliore    raggiungimento
dell'autosufficienza,  l'avvio di sperimentazioni gestionali ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e  successive  modificazioni,  anche  in forma consortile tra diverse
aziende della stessa regione o di regioni diverse.
3.  A  livello  regionale  sono  elaborati  specifici progetti per la
promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al
fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale
e  nazionale.  Per  il  finanziamento dei progetti di cui al presente
comma  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma
34-bis,   della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni.
4.  A  livello  regionale  sono definiti, altresi', gli obiettivi per
l'autosufficienza  integrata,  regionale  ed  interregionale,  e  per
l'assistenza in materia trasfusionale.
 
          Note all'art. 11:
              -  Comma  2.  Il  testo  dell'art.  9-bis  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), e' il seguente:
              «Art.  9-bis  (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  Le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          autorizzano  programmi  di sperimentazione aventi a oggetto
          nuovi   modelli   gestionali   che   prevedano   forme   di
          collaborazione   tra   strutture   del  Servizio  sanitario
          nazionale   e   soggetti   privati,   anche  attraverso  la
          costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e
          privato.
              2.  Il  programma  di sperimentazione e' adottato dalla
          regione  o  dalla provincia autonoma interessata, motivando
          le   ragioni   di   convenienza   economica   del  progetto
          gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
          e  di  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  sanitario
          regionale   ed   evidenziando   altresi'  gli  elementi  di
          garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
                a) privilegiare  nell'area  del  settore  privato  il
          coinvolgimento   delle   organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
                b) fissare  limiti percentuali alla partecipazione di
          organismi  privati  in misura non superiore al quarantanove
          per cento;
                c) prevedere   forme   idonee   di  limitazione  alla
          facolta'  di  cessione  della  propria  quota  sociale  nei
          confronti   dei   soggetti  privati  che  partecipano  alle
          sperimentazioni;
                d) disciplinare  le forme di risoluzione del rapporto
          contrattuale    con    privati    che    partecipano   alla
          sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
          contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei
          confronti di terzi;
                e) definire  partitamente  i compiti, le funzioni e i
          rispettivi  obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
          che  partecipano  alla  sperimentazione  gestionale, avendo
          cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme
          contrattuali,  di  appalto  o  subappalto, nei confronti di
          terzi  estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
          fornitura   di   opere   e  servizi  direttamente  connessi
          all'assistenza alla persona;
                f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
          per  la  risoluzione della convenzione di sperimentazione e
          scioglimento  degli  organi  societari  in  caso di mancato
          raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
              3.  La  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  avvalendosi  dell'Agenzia  per i servizi sanitari
          regionali,  verifica annualmente i risultati conseguiti sia
          sul  piano  economico  sia  su  quello  della  qualita' dei
          servizi,  ivi  comprese  le forme di collaborazione in atto
          con  soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
          tutela  della  salute.  Al  termine  del  primo triennio di
          sperimentazione,  sulla  base  dei risultati conseguiti, il
          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
              4.  Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
          al  presente  articolo,  e'  fatto divieto alle aziende del
          Servizio  sanitario  nazionale  di  costituire  societa' di
          capitali  aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento di
          compiti diretti di tutela della salute.».
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  34-bis  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica - legge finanziaria 1997) e' il seguente:
              «34-bis.   Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere  prioritario  e di rilievo nazionale indicati nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti  sulla  scorta  di criteri e parametri fissati dal
          Piano  stesso.  La Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della sanita', individua
          i  progetti  ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
          tal  fine  vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
          del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.».