Art. 12. 
                (Compiti del Centro nazionale sangue) 
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, provvede con proprio  decreto,  adottato
sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore  di
sanita', di  una  apposita  struttura,  denominata  Centro  nazionale
sangue,   finalizzata   al   raggiungimento   degli   obiettivi    di
autosufficienza nazionale ed al supporto per il  coordinamento  delle
attivita' trasfusionali sul territorio nazionale. 
2. Per l'attivita' del Centro di cui al comma 1  viene  istituito  un
Comitato direttivo composto: dal presidente  dell'Istituto  superiore
di sanita'; da un direttore nominato dal Ministro  della  salute;  da
tre responsabili delle strutture di coordinamento  intraregionale  ed
interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c),  designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  periodicita'
quinquennale; da una rappresentanza delle associazioni e  federazioni
di donatori volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro
della salute da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Il Comitato svolge compiti di indirizzo,
coordinamento  e  promozione  delle   attivita'   trasfusionali   sul
territorio nazionale. 
3. Il direttore di cui al comma 2 e' scelto tra i dirigenti medici di
ricerca dell'Istituto superiore di sanita' ovvero tra i  medici,  non
dipendenti dall'Istituto, in possesso  di  comprovata  esperienza  in
materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed  e'  assunto  con
contratto di diritto privato  di  durata  quinquennale.  Al  rapporto
contrattuale si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, e successive modificazioni. 
4. Il Centro  nazionale  sangue,  nelle  materie  disciplinate  dalla
presente legge, svolge le funzioni di coordinamento  e  di  controllo
tecnico scientifico, di intesa con la Consulta. In particolare: 
a) fornisce supporto alla programmazione  nazionale  delle  attivita'
trasfusionali; 
b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle  regioni  in
merito   al   programma   annuale   di   autosufficienza   nazionale,
individuando i consumi storici, il fabbisogno  reale,  i  livelli  di
produzione necessari, le risorse,  i  criteri  di  finanziamento  del
sistema, le modalita' di compensazione tra le regioni ed i livelli di
importazione e di esportazione eventualmente necessari; 
c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con
particolare   riferimento    all'attuazione    del    programma    di
autosufficienza   nazionale   e   delle   compensazioni   intra    ed
interregionali; 
d) emana linee guida relative alla qualita'  ed  alla  sicurezza  del
sangue e dei suoi  prodotti,  anche  in  attuazione  delle  direttive
comunitarie; 
e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni  indicazioni  in
merito al prezzo unitario di cessione tra  aziende  sanitarie  e  tra
regioni delle unita' di sangue, dei suoi  componenti  e  dei  farmaci
plasmaderivati prodotti in convenzione; 
f)  emana  linee  guida  in  merito  al  modello   organizzativo   ed
all'accreditamento delle strutture trasfusionali; 
g)  emana  linee  guida  per   il   finanziamento   delle   attivita'
trasfusionali; 
h) svolge attivita' di monitoraggio e verifica degli obiettivi  posti
dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a  livello
nazionale nel settore trasfusionale; 
i)  provvede  al  coordinamento  del  flusso   informativo   di   cui
all'articolo 18 della presente legge; 
l) effettua studi e ricerche  sulla  qualita'  e  sull'appropriatezza
delle  prestazioni  trasfusionali,  sui   relativi   costi,   nonche'
sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale,  al  fine
di elaborare valutazioni sulla efficacia ed  efficienza  dei  servizi
erogati; 
m)  svolge  attivita'  di  formazione  per  le  materie  di   propria
competenza; 
n) puo' svolgere, se richiesta, attivita' di consulenza e supporto ai
fini  della   programmazione   e   organizzazione   delle   attivita'
trasfusionali a livello regionale; 
o) rileva i  fabbisogni  regionali  annuali  di  sangue  e  dei  suoi
prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza; 
p) esercita il controllo sulle specialita' farmaceutiche derivate dal
sangue secondo i  criteri  e  le  modalita'  definiti  in  base  alle
normative nazionali e dell'Unione europea; 
q) definisce la proposta al  Ministero  della  salute  del  programma
nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione; 
r) esegue i controlli sulle  metodiche  diagnostiche  riguardanti  il
sangue relativamente alla qualita', alla sicurezza, alla efficacia ed
alla applicabilita' delle procedure esistenti in materia,  e  formula
proposte  di  periodico  aggiornamento  della   regolamentazione   in
relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie; 
s)  cura  il  registro  sangue  per  quanto  attiene   agli   aspetti
tecnico-organizzativi; 
t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attivita' di
vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture  trasfusionali,
di competenza delle regioni; 
u) promuove ed organizza il controllo di qualita' esterna riguardante
le procedure e le  metodiche  diagnostiche  in  campo  trasfusionale,
anche mediante l'utilizzo di strutture esterne; 
v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende  produttrici
di emoderivati, anche su richiesta delle regioni; 
z)  promuove  la   ricerca   scientifica   nei   settori   sicurezza,
autosufficienza e sviluppo tecnologico; 
aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa. 
5. Il Centro nazionale sangue per gli aspetti relativi alle  tecniche
ed indagini di laboratorio si avvale  delle  strutture  dell'Istituto
superiore di sanita'. 
6. Al Centro nazionale sangue e' assegnato  un  contributo  annuo  di
2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005  per  lo  svolgimento
dei compiti ad esso attribuiti  dalla  presente  legge,  compresa  la
promozione di attivita' di ricerca a livello nazionale. 
 
          Nota all'art. 12:
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              «Art.   3.   (Organizzazione   delle  unita'  sanitarie
          locali).  -  1.  Le regioni, attraverso le unita' sanitarie
          locali,  assicurano  i  livelli essenziali di assistenza di
          cui  all'art.  1,  avvalendosi  anche  delle aziende di cui
          all'art. 4.
              1-bis.  In  funzione  del  perseguimento  dei loro fini
          istituzionali,  le unita' sanitarie locali si costituiscono
          in  aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
          sono  disciplinati  con  atto aziendale di diritto privato,
          nel   rispetto   dei   principi   e   criteri  previsti  da
          disposizioni   regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
          strutture   operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o
          tecnico-professionale,     soggette    a    rendicontazione
          analitica.
              1-ter.  Le  aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano
          la  propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
          economicita'  e  sono  tenute  al  rispetto  del vincolo di
          bilancio,   attraverso  l'equilibrio  di  costi  e  ricavi,
          compresi  i  trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono
          mediante  atti di diritto privato. I contratti di fornitura
          di  beni  e  servizi,  il cui valore sia inferiore a quello
          stabilito  dalla  normativa  comunitaria  in  materia, sono
          appaltati  o  contrattati  direttamente secondo le norme di
          diritto  privato  indicate  nell'atto  aziendale  di cui al
          comma 1-bis.
              1-quater.   Sono   organi   dell'azienda  il  direttore
          generale  e  il  collegio  sindacale. Il direttore generale
          adotta   l'atto   aziendale  di  cui  al  comma  1-bis;  e'
          responsabile   della   gestione   complessiva  e  nomina  i
          responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda. Il
          direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle
          proprie   funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
          direttore   sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme  e
          modalita'   per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle
          attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
          Il  direttore  generale si avvale del Collegio di direzione
          di cui all'art. 17 per le attivita' ivi indicate.
              1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
          sanitario   sono  nominati  dal  direttore  generale.  Essi
          partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
          responsabilita',   alla  direzione  dell'azienda,  assumono
          diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
          competenza  e concorrono, con la formulazione di proposte e
          di  pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
          generale.
              2.
              3.  L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione
          di  attivita'  o  servizi socio-assistenziali su delega dei
          singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
          ivi  compresi quelli relativi al personale, e con specifica
          contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria locale procede alle
          erogazioni   solo   dopo   l'effettiva  acquisizione  delle
          necessarie disponibilita' finanziarie.
              4.
              5.  Le  regioni  disciplinano,  entro il 31 marzo 1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro:
                a) - f) (abrogate);
                g) i  criteri  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche   e   degli   uffici  dirigenziali  delle  unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i
          criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni .
              6.   Tutti   i   poteri   di   gestione,   nonche'   la
          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
          al  direttore  generale.  Al  direttore generale compete in
          particolare,  anche  attraverso l'istituzione dell'apposito
          servizio  di  controllo interno di cui all'art. 20, decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
          risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento  dell'azione  amministrativa.  I provvedimenti di
          nomina   dei   direttori   generali  delle  aziende  unita'
          sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
          esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
          1  del  decreto-legge  27 agosto  1994,  n. 512, convertito
          dalla  legge  17 ottobre  1994, n. 590, senza necessita' di
          valutazioni comparative.
              I  contenuti  di tale contratto, ivi compresi i criteri
          per  la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su proposta dei Ministri della sanita', del
          tesoro,  del  lavoro  e  della previdenza sociale e per gli
          affari  regionali  sentita  la  Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome.
          Il  direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
          assunti  in  difformita'  dal  parere  reso  dal  direttore
          sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
          sanitari.  In  caso  di  vacanza dell'ufficio o nei casi di
          assenza   o  di  impedimento  del  direttore  generale,  le
          relative  funzioni sono svolte dal direttore amministrativo
          o  dal direttore sanitario su delega del direttore generale
          o,  in  mancanza  di delega, dal direttore piu' anziano per
          eta'.  Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei
          mesi si procede alla sostituzione.
              7.  Il  direttore  sanitario e' un medico che non abbia
          compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di eta' e che abbia
          svolto  per  almeno  cinque  anni  qualificata attivita' di
          direzione  tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
          pubbliche  o  private,  di  media  o  grande dimensione. Il
          direttore  sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai fini
          organizzativi   ed   igienico-sanitari  e  fornisce  parere
          obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
          materie  di  competenza.  Il direttore amministrativo e' un
          laureato  in  discipline  giuridiche  o  economiche che non
          abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno di eta' e che
          abbia   svolto  per  almeno  cinque  anni  una  qualificata
          attivita'  di  direzione tecnica o amministrativa in enti o
          strutture  sanitarie  pubbliche o private di media o grande
          dimensione.  Il  direttore  amministrativo dirige i servizi
          amministrativi dell'unita' sanitaria locale.
              Sono    soppresse    le    figure    del   coordinatore
          amministrativo,    del   coordinatore   sanitario   e   del
          sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
              8.
              9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
          consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
          assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento, salvo che le
          funzioni  esercitate  non  siano cessate almeno centottanta
          giorni  prima  della data di scadenza dei periodi di durata
          dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
          medesimi,  le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. In
          ogni  caso  il  direttore  generale  non  e' eleggibile nei
          collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
          parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
          quale  abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un periodo
          compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di accettazione
          della  candidatura.  Il  direttore  generale  che sia stato
          candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
          periodo  di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
          locali   comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel  collegio
          elettorale  nel  cui  ambito si sono svolte le elezioni. La
          carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
          membro  del  consiglio  e  delle  assemblee delle regioni e
          delle  province  autonome,  di  consigliere provinciale, di
          sindaco,   di   assessore  comunale,  di  presidente  o  di
          assessore  di  comunita' montana, di membro del Parlamento,
          nonche'   con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in  regime
          convenzionale  con  la  unita'  sanitaria locale presso cui
          sono  esercitate  le  funzioni o di rapporti economici o di
          consulenza    con    strutture   che   svolgono   attivita'
          concorrenziali  con  la  stessa.  La  predetta normativa si
          applica  anche  ai direttori amministrativi ed ai direttori
          sanitari.  La  carica  di  direttore  generale  e' altresi'
          incompatibile  con  la sussistenza di un rapporto di lavoro
          dipendente,   ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza
          assegni,  con  l'unita'  sanitaria  locale  presso cui sono
          esercitate le funzioni.
              10.
              11.  Non  possono  essere  nominati direttori generali,
          direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'
          sanitarie locali:
                a) coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione, salvo quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
                b) coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
          in flagranza;
                c) coloro   che  sono  stati  sottoposti,  anche  con
          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
          15 della legge 3 agosto l988, n. 327, e dall'art. 14, legge
          19 marzo 1990 n. 55;
                d) coloro  che  sono sottoposti a misura di sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.
              12.  Il  consiglio  dei  sanitari e' organismo elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri
          operatori  sanitari  laureati,  con  presenza maggioritaria
          della   componente   ospedaliera   medica   se  nell'unita'
          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio  ospedaliero,
          nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo  organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio.
              13.  Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
          nomina  i revisori con specifico provvedimento e li convoca
          per  la  prima  seduta.  Il  presidente  del collegio viene
          eletto  dai  revisori  all'atto  della  prima seduta. Ove a
          seguito  di  decadenza,  dimissioni  o  decessi il collegio
          risultasse  mancante di uno o piu' componenti, il direttore
          generale  provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due   componenti   dovra'  procedersi  alla  ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio
          straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
          dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
          emolumenti  del  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
          locale.    Al   presidente   del   collegio   compete   una
          maggiorazione  pari al 20 per cento dell'indennita' fissata
          per gli altri componenti.
              14.   Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
          popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della
          programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le
          proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed
          alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
          territoriale  non coincide con il territorio del comune, le
          funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei
          sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale.».