Art. 13. 
     (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale) 
1. E'  istituita  la  Consulta  tecnica  permanente  per  il  sistema
trasfusionale.  La  Consulta  e'  composta  dai  responsabili   delle
strutture di coordinamento intraregionale ed  interregionale  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti  delle
associazioni e federazioni dei  donatori  volontari  di  sangue  piu'
rappresentative a livello  nazionale,  da  due  rappresentanti  delle
associazioni  pazienti   emopatici   e   politrasfusi,   da   quattro
rappresentanti delle societa' scientifiche del settore. Alle riunioni
della Consulta partecipa il Comitato direttivo del  Centro  nazionale
sangue di cui all'articolo 12. 
2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro
della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad
essi si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e  successive  modificazioni,
per quanto  riguarda  la  corresponsione  dei  compensi,  nonche'  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  16  gennaio
1978, n. 513, e della legge 26 luglio  1978,  n.  417,  e  successive
modificazioni,  per  quanto  riguarda  il  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento. 
3. La Consulta e' presieduta dal Ministro della salute o  da  un  suo
delegato. Essa svolge funzioni consultive nei confronti del  Ministro
in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge, nonche'  le
funzioni ad essa attribuite dall'articolo 12, comma 4. 
4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione nazionale per
il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi dell'articolo 27, comma
1, sono destinate al funzionamento della Consulta. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
          1956,  n.  5,  concerne:  «Compensi  ai  componenti   delle
          commissioni, consigli, comitati o  collegi  operanti  nelle
          Amministrazioni statali, anche con ordinamento  autonomo  e
          delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e
          di promozione nelle carriere statali». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
          1978, n. 513, concerne: «Trattamento economico di  missione
          e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato». 
              - La  legge  26  luglio  1978,  n.  417,  e  successive
          modificazioni,  concerne:  «Adeguamento   del   trattamento
          economico di missione e  di  trasferimento  dei  dipendenti
          statali».