Art. 13. (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale) 1. E' istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta e' composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue piu' rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle societa' scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12. 2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento. 3. La Consulta e' presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato. Essa svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge, nonche' le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 12, comma 4. 4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, sono destinate al funzionamento della Consulta.
Note all'art. 13: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concerne: «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali». - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, concerne: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato». - La legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, concerne: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».