Art. 14.
         (Programma annuale per l'autosufficienza nazionale)
1.  L'autosufficienza  del  sangue e dei suoi derivati costituisce un
obiettivo  nazionale  finalizzato  a  garantire  a  tutti i cittadini
uguali   condizioni   di   qualita'   e   sicurezza   della   terapia
trasfusionale.   La   presente   legge,   riconoscendo   la  funzione
sovraregionale   e   sovraziendale   dell'autosufficienza,  individua
specifici    meccanismi    di    programmazione,   organizzazione   e
finanziamento del sistema trasfusionale nazionale.
2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal
Centro  nazionale  sangue  di  cui  all'articolo 12 e dalle strutture
regionali  di  coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano,  definisce  annualmente  il  programma  di
autosufficienza  nazionale,  che  individua  i  consumi  storici,  il
fabbisogno  reale,  i  livelli di produzione necessari, le risorse, i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti  tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome di Trento e di Bolzano determina, tenuto conto
delle  indicazioni  del Centro nazionale sangue, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il prezzo unitario di
cessione  delle  unita'  di  sangue e dei suoi componenti uniforme su
tutto  il  territorio  nazionale, nonche' le azioni di incentivazione
dell'interscambio  tra le aziende sanitarie all'interno della regione
e  tra  le  regioni,  secondo  principi  che garantiscano un'adeguata
copertura  dei  costi  di produzione e trasferimento del sangue e dei
suoi  prodotti,  in  coerenza  con  gli indirizzi adottati in sede di
programmazione sanitaria nazionale.
4.  Le  determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono  aggiornate  annualmente  con  la medesima procedura prevista al
comma 3.