Art. 17.
                   (Razionalizzazione dei consumi)
1.  La  presente legge promuove la diffusione delle pratiche del buon
uso  del  sangue  e  delle  cellule  staminali  da sangue cordonale e
dell'autotrasfusione   sotto   forma   di   predeposito   e  recupero
perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite
apposite  convenzioni  con  il servizio trasfusionale di riferimento,
nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate.
2. A tale fine, presso le aziende sanitarie e' istituito, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero per
il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale,
con   il   compito   di   effettuare  programmi  di  controllo  sulla
utilizzazione  del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle
richieste trasfusionali.