Art. 19.
     (Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali)
1. Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di  entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti
minimi  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  delle  strutture
trasfusionali.  Tali  requisiti  sono  periodicamente  aggiornati  in
relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso
scientifico e tecnologico del settore.