Art. 2.
                      (Attivita' trasfusionali)
1.  La presente legge disciplina le attivita' trasfusionali ovvero le
attivita'  riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta
di  sangue  intero,  degli  emocomponenti  e  delle cellule staminali
emopoietiche  autologhe,  omologhe  e cordonali; il frazionamento con
mezzi   fisici  semplici;  la  validazione,  la  conservazione  e  la
distribuzione  del  sangue  umano  e  dei suoi componenti, nonche' le
attivita'  di  medicina  trasfusionale  e  la  produzione  di farmaci
emoderivati.
2. Le attivita' trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  si  fondano  sulla  donazione
volontaria,  periodica,  responsabile,  anonima e gratuita del sangue
umano e dei suoi componenti.