Art. 20.
           (Accreditamento delle strutture trasfusionali)
1.   Le   regioni,   entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
dell'accordo  di  cui  all'articolo  19,  definiscono i requisiti per
l'accreditamento  delle  medesime strutture, nonche' le procedure per
la  richiesta,  la  verifica  dei requisiti previsti e la concessione
dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle
normative  nazionali  e  comunitarie in materia e tenendo conto delle
linee  guida  fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo
12.
2.  Le strutture trasfusionali possono effettuare le attivita' per le
quali  sono  state  accreditate  solo  dopo aver formalmente ricevuto
l'accreditamento da parte delle autorita' regionali competenti.
3.  L'accreditamento  e' concesso per un periodo di tempo limitato ed
e'  rinnovabile,  secondo  i  tempi  e  le  procedure  definiti dalle
normative regionali.
4.  Le  regioni  provvedono  infine ad emanare disposizioni in merito
alla   gestione   transitoria   dell'accreditamento  delle  strutture
trasfusionali  gia'  operanti,  al  fine di consentire alle stesse di
adeguarsi ai requisiti previsti.
5.  Le  autorita' regionali competenti organizzano ispezioni e misure
di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per
garantire   che   le   condizioni   poste   ai   fini   del  rilascio
dell'accreditamento siano rispettate.