Art. 21. (Disposizioni relative alla qualita' e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti) 1. Le direttive relative alla qualita' e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti sono emanate, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornate periodicamente dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualita' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento: a) alle informazioni da fornire ai donatori e alle donatrici; b) alle informazioni da richiedere ai donatori e alle donatrici; c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneita' alla donazione; d) alle modalita' di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti; e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed ai controlli periodici; f) ai requisiti di qualita' del sangue e degli emocomponenti; g) ai requisiti in materia di etichettatura; h) alle modalita' di conservazione e congelamento; i) alle procedure e ai test di laboratorio relativi alla distribuzione. 3. Le regioni adottano tutte le misure atte a garantire la rintracciabilita' delle unita' di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consentano di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale. A tale fine le regioni emanano direttive affinche' le strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale. 4. Le regioni emanano direttive affinche' le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori, ai dati relativi all'accertamento dell'idoneita' dei donatori, ai controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni ed ai test effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti. 5. Le regioni provvedono all'istituzione di un sistema di emovigilanza che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti. 6. Le regioni provvedono ad emanare le necessarie disposizioni affinche' tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualita'. La gestione del sistema di qualita' riguardera' l'insieme di tutte le attivita' svolte dalle strutture trasfusionali ed in particolare la definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualita'. Le strutture trasfusionali sono tenute a raccogliere, aggiornare e conservare la documentazione relativa alle procedure organizzative ed operative adottate. Ai fini della prevenzione dell'errore trasfusionale deve essere adottata ogni misura di sicurezza anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per l'identificazione del paziente, dei suoi campioni di sangue e delle unita' assegnate, sia nel servizio trasfusionale che nel reparto clinico. 7. Le regioni adottano misure che garantiscano l'anonimato e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneita' alla donazione. 8. Le regioni possono adottare misure che favoriscano la partecipazione del personale delle strutture trasfusionali ai programmi regionali e nazionali di formazione per le attivita' trasfusionali.