Art. 21.
(Disposizioni  relative  alla  qualita'  e sicurezza del sangue e dei
suoi prodotti)
1.  Le  direttive relative alla qualita' e sicurezza del sangue e dei
suoi  prodotti  sono  emanate, sentita la Consulta e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, dal Ministro della
salute  con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge ed aggiornate periodicamente
dal  Centro  nazionale  sangue di cui all'articolo 12 in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
2.  Le  direttive  di  cui  al  comma  1 riguardano tutti gli aspetti
scientifici  e  tecnologici  relativi  alla  qualita' e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento:
a) alle informazioni da fornire ai donatori e alle donatrici;
b) alle informazioni da richiedere ai donatori e alle donatrici;
c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneita'
alla donazione;
d)  alle  modalita'  di  raccolta  e  lavorazione  del sangue e degli
emocomponenti;
e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed
ai controlli periodici;
f) ai requisiti di qualita' del sangue e degli emocomponenti;
g) ai requisiti in materia di etichettatura;
h) alle modalita' di conservazione e congelamento;
i)   alle   procedure   e   ai  test  di  laboratorio  relativi  alla
distribuzione.
3.   Le  regioni  adottano  tutte  le  misure  atte  a  garantire  la
rintracciabilita'  delle  unita'  di  sangue,  di emocomponenti e dei
farmaci   emoderivati   prodotti  in  convenzione  o  importati,  che
consentano  di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino
alla  destinazione  finale.  A tale fine le regioni emanano direttive
affinche'  le  strutture  trasfusionali  adottino adeguati sistemi di
registrazione    e    di    archiviazione    dati    che   consentano
l'identificazione  univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e
dei relativi prodotti fino alla destinazione finale.
4.  Le regioni emanano direttive affinche' le strutture trasfusionali
adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo
alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai
donatori,   ai  dati  relativi  all'accertamento  dell'idoneita'  dei
donatori,   ai  controlli  di  laboratorio  praticati  sulle  singole
donazioni  ed  ai  test  effettuati per la distribuzione del sangue e
degli emocomponenti.
5.   Le   regioni   provvedono   all'istituzione  di  un  sistema  di
emovigilanza  che  consenta  di raccogliere ed elaborare informazioni
riguardanti  gli  incidenti  e le reazioni indesiderate connessi alla
raccolta,  al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla
distribuzione del sangue e dei suoi prodotti.
6.  Le  regioni  provvedono  ad  emanare  le  necessarie disposizioni
affinche'  tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano
in essere un sistema di qualita'. La gestione del sistema di qualita'
riguardera'  l'insieme  di  tutte le attivita' svolte dalle strutture
trasfusionali  ed  in  particolare  la  definizione  di  strumenti di
pianificazione,  controllo,  garanzia  e miglioramento continuo della
qualita'.  Le  strutture  trasfusionali  sono  tenute  a raccogliere,
aggiornare  e  conservare  la  documentazione relativa alle procedure
organizzative  ed  operative  adottate.  Ai  fini  della  prevenzione
dell'errore   trasfusionale  deve  essere  adottata  ogni  misura  di
sicurezza  anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per
l'identificazione  del  paziente, dei suoi campioni di sangue e delle
unita'  assegnate,  sia  nel  servizio  trasfusionale che nel reparto
clinico.
7.  Le  regioni  adottano  misure  che  garantiscano l'anonimato e la
riservatezza  delle  informazioni sanitarie relative ai donatori, con
particolare  riferimento  a quelle ottenute ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' alla donazione.
8.   Le   regioni   possono   adottare   misure  che  favoriscano  la
partecipazione   del   personale  delle  strutture  trasfusionali  ai
programmi  regionali  e  nazionali  di  formazione  per  le attivita'
trasfusionali.