Art. 22.
                             (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque preleva,
procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine
di  mettere  in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al
di  fuori  delle  strutture  accreditate  o  senza  le autorizzazioni
previste dalla legge o per fini di lucro, e' punito con la reclusione
da  uno  a  tre  anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro. Se il
colpevole  e'  persona  che  esercita  la professione sanitaria, alla
condanna  segue  l'interdizione  dall'esercizio della professione per
uguale periodo.
2.  Nei  casi indicati dal comma 1, l'azienda unita' sanitaria locale
competente  per  territorio  dispone  la chiusura della struttura non
autorizzata.
3.  Chiunque  cede  il  proprio  sangue o i suoi componenti a fini di
lucro e' punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro.
4.  Alla  struttura  stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o
raccogliere  sangue  o  suoi componenti a fini di lucro si applica la
sanzione  dell'interdizione  definitiva dall'esercizio dell'attivita'
ai  sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
5.  L'associazione  che  svolge  le  attivita'  di  cui al comma 4 e'
sanzionata  con  la  revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e
alla  gestione  delle unita' di raccolta di cui all'articolo 7, comma
4.