Art. 23.
                        (Strutture equiparate)
  1.  Le  disposizioni  della  presente legge si applicano anche alle
  strutture   trasfusionali   degli   istituti   e   delle   cliniche
  universitarie,  degli  istituti  ed enti ecclesiastici classificati
  che  esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di
  Genova,  degli  ospedali  dell'Ordine  Mauriziano  di Torino, degli
  istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio
  trasfusionale militare.
  2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione
  del   personale   della  sanita'  militare,  vigono  i  criteri  di
  equiparazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro della sanita' 27
  gennaio  1976,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 30
  gennaio  1976,  e  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20
  dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 23:
              -  Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 27 gennaio
          1976,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del
          30 gennaio  1976,  concerne:  «Equiparazione  dei servizi e
          delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso
          organismi   diversi   dagli   enti   ospedalieri  a  quello
          ospedaliero.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          20 dicembre  1979,  n.  761,  e  successive  modificazioni,
          concerne:  «Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'
          sanitarie locali».