Art. 25.
                       (Relazione al Parlamento)
  1.  Il  Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici
  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, sullo
  stato  di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato
  dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.