Art. 26.
                        (Copertura finanziaria)
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente legge,
  valutati  in  10.168.000  euro  per l'anno 2005, 8.260.000 euro per
  l'anno  2006 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, ivi
  comprese  le  minori entrate derivanti dall'articolo 9, valutate in
  20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a
  7.242.000 euro per l'anno 2005 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2006,
  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di
  cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
  e quanto a 2.926.000 euro per l'anno 2005, e a 6.194.000 euro annui
  a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2005-2007,
  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte corrente
  "Fondo   speciale"   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
  dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno  2005,  allo  scopo
  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero
  della  salute.  Conseguentemente,  all'articolo  56, comma 1, della
  citata  legge  27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "100 milioni di
  euro  a  decorrere  dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
  "100  milioni  di  euro per l'anno 2004, 92,758 milioni di euro per
  l'anno  2005,  97,934 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni
  di euro a decorrere dall'anno 2007".
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
  monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente
  legge,  anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
  7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
  trasmette   alle  Camere,  corredati  da  apposite  relazioni,  gli
  eventuali  decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
  n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
  apportare,   con   propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
  bilancio.
 
          Nota all'art. 26:
              -   Il   testo  dell'art.  56,  comma  1,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2003) e' il seguente:
              «Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
          istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
          di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
          riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
          tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
          di  euro  per  l'anno  2003  e  di  100  milioni  di euro a
          decorrere  dall'anno  2004.  Alla  ripartizione  del fondo,
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
          provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
          proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
          l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
          delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
          finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
          abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
          risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
          risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
          provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
          europea o dai Fondi strutturali».