Art. 27.
                             (Abrogazioni)
  1.  E'  abrogata  la  legge  4  maggio  1990,  n. 107, ad eccezione
  dell'articolo 23.
  2.  Fino  alla  data di entrata in vigore dei decreti di attuazione
  previsti   dalla  presente  legge  restano  vigenti  i  decreti  di
  attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.
  3.  Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli
  1,  comma 8, e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono
  prorogate   fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove
  convenzioni  previste  dagli  articoli  7,  comma 4, e 15, comma 1,
  della presente legge.
 
          Note all'art. 27:
              - La legge 4 maggio 1990, n. 107, concerne: «Disciplina
          per  le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed
          ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».
              -  Il  testo dell'art. 23 della legge 4 maggio 1990, n.
          107, e' il seguente:
              «Art.  23.  -  1.  All'onere  derivante dall'attuazione
          della  presente  legge  per  le  attivita'  ordinarie si fa
          fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione
          della  spesa  del  Ministero  del  tesoro relativo al Fondo
          sanitario  nazionale  di parte corrente per gli anni 1990 e
          seguenti,  rientrando  le spese per tali attivita' gia' tra
          le spese indistinte.
              2.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente
          legge    relativamente   alla   razionalizzazione   ed   al
          potenziamento   delle  strutture  preposte  alle  attivita'
          trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede
          entro  i  limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per
          ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1990-1992, al capitolo 6856
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
          1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
              3.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.