Art. 28.
            (Disposizioni per le regioni a statuto speciale
          e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono applicabili nelle
  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
  Bolzano  compatibilmente  con  gli  statuti  di  autonomia e con le
  relative   norme   di   attuazione   anche   con  riferimento  alle
  disposizioni  della  parte  II, titolo V, della Costituzione per le
  parti  in  cui  prevedono  forme di autonomia piu' ampie rispetto a
  quelle gia' attribuite.

      La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
  inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
  Repubblica   italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
  osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 21 ottobre 2005
                                CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli