Art. 4.
             (Gratuita' del sangue e dei suoi prodotti)
1.  Il  sangue umano non e' fonte di profitto. Le spese sostenute per
la  produzione  e  la  distribuzione  del sangue e dei suoi prodotti,
comprese  le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al
ricevente  ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali,
compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.
2.  Le  attivita'  trasfusionali  di cui all'articolo 2 rientrano nei
livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a
carico del Fondo sanitario nazionale.