Art. 5. (Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attivita' trasfusionale) 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di adeguamento e manutenzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, i servizi e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attivita' trasfusionali comprendono: a) attivita' di produzione, volte a garantire la costante disponibilita' del sangue e dei suoi prodotti, nonche' il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in: 1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneita' alla donazione; 2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti; 3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalita' relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalita' di cui all'articolo 15; 4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unita' di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione; 5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti; 6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni; 7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonche' per gli interventi in caso di calamita'; 8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18; 9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi; 10) attivita' immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici; 11) gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze; 12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale; 13) servizio di tipizzazione tissutale; 14) tenuta di un registro di donatori di midollo e di donatori tipizzati per il sistema di istocompatibilita' HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52; b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessita' della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti: 1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione; 2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti; 3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti; 4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza; 5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale; 6) coordinamento ed organizzazione delle attivita' di recupero perioperatorio e della emodiluizione; 7) svolgimento di attivita' di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale; 8) raccolta, anche in relazione ai centri regionali gia' esistenti, di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione; 9) promozione del buon uso del sangue; 10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza; 11) ulteriori attivita' di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale; c) promozione della donazione del sangue.
Note all'art. 5: - Il testo del punto 6.4 dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di adeguamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, e' il seguente: «6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo 8 agosto 2001, al punto 15 dello stesso, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo di accompagnare eventuali variazioni in incremento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, decise a livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, concerne: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza». - Gli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) recano, rispettivamente, il seguente testo: «Art. 2 (Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo). - 1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, e' riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale. 2. Il Registro nazionale coordina le attivita' dei registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi. 3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.». «Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107. 2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA. 3. (Abrogato).».