Art. 6.
               (Principi generali per l'organizzazione
                   delle attivita' trasfusionali)
1.  Con  uno  o piu' accordi tra Governo, regioni e province autonome
sanciti  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli
articoli  2,  comma  1,  lettera  b),  e 4 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a)  viene  promossa  la uniforme erogazione dei livelli essenziali di
assistenza in materia di attivita' trasfusionali, anche attraverso la
qualificazione  dei  servizi  trasfusionali, confermando la natura di
struttura  pubblica  dei  presidi  e  delle  strutture  addetti  alle
attivita' trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della
organizzazione  delle  stesse nonche' delle unita' di raccolta, delle
frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per
le  emergenze  e  di  cellule staminali. Vengono altresi' definiti, e
periodicamente  aggiornati,  sulla  base  di  ulteriori  accordi, nel
rispetto  della  complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto
del   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  29  novembre  2001,
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti territoriali
coincidenti almeno con le aziende unita' sanitarie locali (ASL);
b)  viene  adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con
le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la
partecipazione  delle  stesse alle attivita' trasfusionali. Lo schema
tipo  di  convenzione  individua  anche  le tariffe di rimborso delle
attivita'  associative  uniformi  su  tutto  il territorio nazionale.
Viene  comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori
di  sangue la piu' ampia partecipazione alla definizione dell'accordo
ed   alla   programmazione   regionale   e   locale  delle  attivita'
trasfusionali;
c)  viene  promossa la individuazione da parte delle regioni, in base
alla  propria  programmazione,  delle  strutture  e  degli  strumenti
necessari   per   garantire   un   coordinamento   intraregionale  ed
interregionale delle attivita' trasfusionali, dei flussi di scambio e
di  compensazione  nonche'  il  monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi  in  relazione  alle  finalita' di cui all'articolo 1 ed ai
principi  generali  di cui all'articolo 11. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto e di
2.100.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2006  per  oneri  di
funzionamento.
 
          Note all'art. 6:
              -  Comma 1. Gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del
          decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali) recano, rispettivamente, il seguente
          testo:
              «Art.  2  (Compiti).  -  1.  Al  fine  di  garantire la
          partecipazione  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i processi decisionali di
          interesse  regionale,  interregionale ed infraregionale, la
          Conferenza Stato-regioni:
                a) (omissis);
                b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;».
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
              -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2001, vedasi le note
          all'art. 5.