Art. 9.
                  (Disposizioni in materia fiscale)
1.  Non  sono  soggetti  ad imposizione tributaria le attivita' e gli
atti  che  le  associazioni  di  donatori  volontari  di  sangue e le
relative  federazioni  di  cui all'articolo 7 svolgono in adempimento
delle finalita' della presente legge e per gli scopi associativi.