Allegato 1 (Art. 1, comma 3) 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) attivita' trasfusionali: le attivita' riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonche' le attivita' di medicina trasfusionale; b) sangue: le unita' di sangue umano intero omologo ed autologo; c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi; d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialita' medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 15; e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati. f) emovigilanza: sistema di sorveglianza basato su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi, che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori virali nei donatori e sul numero di pazienti e di emocomponenti trasfusi.