(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                                    (Art. 1, comma 3) 
 
1. Ai fini della presente legge si intendono per: 
a) attivita' trasfusionali: le attivita'  riguardanti  la  promozione
del dono del sangue, la raccolta di sangue  intero,  emocomponenti  e
cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe  e  cordonali;  il
frazionamento  con  mezzi  fisici  semplici;   la   validazione,   la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti, nonche' le attivita' di medicina trasfusionale; 
b) sangue: le unita' di sangue umano intero omologo ed autologo; 
c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal  frazionamento  del  sangue
con mezzi fisici semplici o con aferesi; 
d)  emoderivati:  i  farmaci  plasmaderivati  ovvero  le  specialita'
medicinali estratte dall'emocomponente plasma  mediante  processo  di
lavorazione industriale, secondo le modalita' stabilite dall'articolo
15; 
e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati. 
f) emovigilanza: sistema  di  sorveglianza  basato  su  una  raccolta
continua  e  standardizzata  di  dati  e  sulla  loro  analisi,   che
monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili  alla
donazione  o  alla  trasfusione  di  sangue,  compresi   gli   errori
trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e  l'incidenza  di
marcatori  virali  nei  donatori  e  sul  numero  di  pazienti  e  di
emocomponenti trasfusi.