Art. 103. 
      Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile 
 
  1.  La   promozione   alla   qualifica   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile  si   consegue,   nei   limiti   dei   posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  concorso  interno
per  esami  e  titoli,  al  quale  sono   ammessi   i   collaboratori
amministrativo-contabili esperti che,  alla  predetta  data,  abbiano
compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e  che,  nel
triennio  precedente  la  data  di  scadenza  dei  termini   per   la
presentazione delle  domande,  non  abbiano  riportato  una  sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,  l'anzianita'  di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
la composizione della commissione esaminatrice,  le  materie  oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da  ammettere  a  valutazione,  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la
formazione della graduatoria finale. 
 
          Nota all'art. 103:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.