Art. 105. Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto» 1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto». 2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto gia' specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolari rilevanza. 3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
Note all'art. 105: - Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note all'art. 9. - Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 9.