Art. 108. 
Accesso  al  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti   direttori
                         tecnico-informatici 
 
  1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma
6, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e  successive
modificazioni,  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene: 
    a) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante pubblico  concorso  per  esami,  consistenti  in  due  prove
scritte e un colloquio, con facolta' di far  precedere  le  prove  di
esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei
test, il cui superamento  costituisce  requisito  essenziale  per  la
successiva partecipazione al concorso medesimo; 
    b) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante  concorso  interno  per  titoli  di   servizio   ed   esami,
consistenti in due prove scritte e  in  un  colloquio,  riservato  al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla
data del  bando  di  indizione  del  concorso,  di  un'anzianita'  di
servizio non inferiore a sette anni, del  titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione
pecuniaria. 
  2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta'. 
  3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo  periodo  di
prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma  1,  lettera  a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
  4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti  dal  bando  di  concorso  e  tendenti  ad
accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere  le
funzioni previste. 
  5.  Possono  essere  nominati,  a   domanda,   vice   collaboratori
tecnico-informatici in prova,  nell'ambito  delle  vacanze  organiche
disponibili, e ammessi a frequentare il  primo  corso  di  formazione
utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
per effetto di ferite o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle
attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'articolo 109, comma 4. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5  si  applicano,  altresi',  al
coniuge e ai figli superstiti, nonche'  al  fratello,  qualora  unico
superstite, degli appartenenti al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili  al  servizio,  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento  di  missioni
internazionali. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la  composizione  delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio  massimo
da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione  della
graduatoria finale. 
 
          Note all'art. 108:
              - Per  il  testo  dell'art. 18, del decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.