Art. 11. 
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra  e  dei
                            capi reparto 
 
  1. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni  degli  appartenenti
alle qualifiche di  capo  squadra  e  di  capo  squadra  esperto,  il
personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e  controlla
gli interventi preliminari, esecutivi, connessi  e  conseguenti  alle
attivita'  di  soccorso,  svolge  le  attivita'  di  soccorso  e   di
prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature  e
apparecchiature in dotazione; e' responsabile della squadra di cui fa
parte   stabilmente   od   occasionalmente;    in    assenza    delle
professionalita'  superiori,  valuta  autonomamente  gli   interventi
occorrenti, nonche' l'impiego di risorse  e  mezzi;  su  disposizione
delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive
del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi
di incendio o di altra natura,  sia  pure  per  aspetti  indiretti  o
collegati all'attivita' di  prevenzione,  accertando  la  rispondenza
delle attivita' soggette  ai  controlli  alle  prescrizioni  tecniche
antincendi  e  di  sicurezza;  segue  i  programmi   di   formazione,
addestramento e aggiornamento tecnico;  nell'ambito  dei  compiti  di
istituto,  ove  richiesto,  partecipa  e  coordina   l'attivita'   di
addestramento; partecipa all'attivita' di formazione, di vigilanza  e
di prevenzione incendi; redige e  sottoscrive  rapporti  e  relazioni
sugli interventi effettuati. 
  2.  Al  personale  appartenente  alla  qualifica  di  capo  squadra
esperto, oltre a  quanto  specificato  al  comma  1,  possono  essere
attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze
e attitudini e la responsabilita' dei posti  di  vigilanza.  Il  capo
squadra esperto, nel corso dell'attivita' operativa  sostituisce,  in
caso di assenza o di impedimento, il capo reparto. 
  3. Nell'espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti  alle
qualifiche di capo reparto e di capo  reparto  esperto  sono  diretti
collaboratori  dei  superiori  appartenenti   ai   ruoli   operativi;
assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle
attivita' di soccorso, anche recandosi sul  posto,  assumendone,  ove
necessario,  la  responsabilita'  operativa  e  ottimizzando,   negli
interventi, risorse e mezzi; svolgono le attivita' di soccorso  e  di
prevenzione incendi;  sovrintendono  all'efficienza  di  materiali  e
mezzi in dotazione alle unita' operative e strutture  logistiche;  su
disposizione delle professionalita'  superiori  e  nell'ambito  delle
norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le  operazioni
ove sussistono rischi di  incendio  o  di  altra  natura,  anche  per
aspetti  indiretti  o   collegati   all'attivita'   di   prevenzione,
accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli  alle
prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i  programmi
di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei
compiti  di  istituto,  ove  richiesto,  partecipano   e   coordinano
l'attivita' di addestramento; partecipano all'attivita' di formazione
e  di  vigilanza;  tenuto  conto  dei  rapporti  di  sovraordinazione
funzionale,  agli  stessi  possono  essere  attribuiti   compiti   di
coordinamento di piu' unita' operative  nell'ambito  delle  direttive
superiori con piena responsabilita' per  l'attivita'  svolta  e,  nel
corso  dell'attivita'  operative,  possono  sostituire,  in  caso  di
assenza o impedimento, il superiore diretto. 
  4. Fermi restando i rapporti  di  sovraordinazione  funzionale,  al
personale con la qualifica di capo reparto esperto,  oltre  a  quanto
specificato al  comma  3,  puo'  essere  attribuito  il  comando  dei
distaccamenti, sotto la  direzione  del  comandante  provinciale  dei
vigili del fuoco o di un suo delegato.