Art. 11. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto 1. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attivita' di soccorso, svolge le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; e' responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalita' superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonche' l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attivita' di addestramento; partecipa all'attivita' di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati. 2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilita' dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attivita' operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto. 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita' di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilita' operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unita' operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attivita' di addestramento; partecipano all'attivita' di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e, nel corso dell'attivita' operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. 4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, puo' essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.