Art. 113. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti 1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
Note all'art. 113: - Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note all'art. 9. - Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 9.