Art. 114. 
        Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico 
 
  1.  La   promozione   alla   qualifica   di   sostituto   direttore
tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili  al
31 dicembre di ogni anno,  mediante  concorso  interno  per  esami  e
titoli, al quale sono  ammessi  i  collaboratori  tecnico-informatici
esperti che, alla  predetta  data,  abbiano  compiuto  otto  anni  di
effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente  la
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande,  non
abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria. 
  2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,  l'anzianita'  di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
la composizione della commissione esaminatrice,  le  materie  oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da  ammettere  a  valutazione,  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la
formazione della graduatoria finale. 
 
          Nota all'art. 114:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.