Art. 116. 
       Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto» 
 
  1. Ai sostituti  direttori  tecnico-informatici  capo  che  abbiano
maturato  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica   e'
attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto  dal
comma 3.  Essi,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita,  assumono
contestualmente la denominazione di «esperto». 
  2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre  a
quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente  con  i
primi dirigenti, ove richiesto da peculiari  esigenze  organizzative,
fermi restando i rapporti di  sovraordinazione  funzionale.  Ad  essi
sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate
conoscenze e attitudini e  possono  essere  assegnati  l'incarico  di
responsabile  di  uffici  individuati  con  decreto  del   capo   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza. 
  3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui  al
comma 1 sono attribuiti al personale che,  nel  triennio  precedente,
non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. 
  4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato  a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto  a  procedimento
disciplinare per l'applicazione di  una  sanzione  disciplinare  piu'
grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione  della  denominazione
aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene,  anche  con  effetto
retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi  procedimenti,
fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3.  Si  applicano   le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 
  5.  Lo  scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo   e'
attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di  accesso
ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento  del
trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174. 
 
          Note all'art. 116:
              - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
          della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
          all'art. 9.
              - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
          nelle note all'art. 9.