Art. 120. 
Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice
                              direttore 
 
  1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di
corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi
di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei  vigili  del
fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I  piani
di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione  e  del
relativo esame, e del  periodo  di  applicazione  pratica  nonche'  i
criteri di determinazione della posizione in ruolo sono  fissati  con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile. 
  2.   A   conclusione   del   periodo   di   prova,   i   funzionari
amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la  nomina
a  funzionario  amministrativo-contabile  vicedirettore,  sulla  base
della graduatoria di fine corso e della  relazione  del  responsabile
del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato  servizio.  Essi
prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine  della
graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 
  3. I funzionari amministrativo-contabili vice  direttori  in  prova
sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova,  su
motivata  proposta  del  funzionario  dirigente  dell'ufficio  o  del
comando  presso  cui  hanno  prestato  servizio   o   del   direttore
dell'Istituto superiore antincendi. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, che non supera il periodo  di  prova,  conserva  la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  5.   L'assegnazione    dei    funzionari    amministrativocontabili
vicedirettori alle sedi di servizio e' effettuata in  relazione  alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle  sedi
indicate dall'amministrazione.