Art. 120. Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore 1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. L'assegnazione dei funzionari amministrativocontabili vicedirettori alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.