Art. 123. 
Attribuzione   di   uno   scatto    convenzionale    ai    funzionari
          amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti 
 
  1. Ai funzionari  amministrativo-contabili  direttori-vicedirigenti
che  abbiano  maturato  cinque  anni  di  effettivo  servizio   nella
qualifica e' attribuito  uno  scatto  convenzionale,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 2. 
  2. Lo scatto convenzionale e'  attribuito  al  personale  che,  nel
biennio precedente, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato  a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto  a  procedimento
disciplinare per l'applicazione di  una  sanzione  disciplinare  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria,   l'attribuzione   dello   scatto
convenzionale  avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo   la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto
previsto dal comma 2. Si applicano le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del testo unico. 
  4.  Lo  scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo   e'
attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di  accesso
ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento  del
trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174. 
 
          Note all'art. 123:
              - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
          della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
          all'art. 9.
              - Per  il  testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
          nelle note all'art. 9.