Art. 126. 
    Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori 
 
  1. L'accesso alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  funzionari
tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso  per
esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da  una  prova
preliminare di carattere  generale,  mediante  idonei  test,  il  cui
superamento  costituisce  requisito  essenziale  per  la   successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono  partecipare
i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti politici; 
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
    d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale
di cui al comma 2; 
    e) qualita' morali e  di  condotta  previste  dalle  disposizioni
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  indicate  le  classi
delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte
per l'ammissione al concorso di cui al comma 1,  individuate  secondo
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.  Sono  fatti
salvi, ai fini dell'ammissione  al  concorso,  i  diplomi  di  laurea
specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati  in  sede
di   attuazione   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3  novembre  1999,  n.  509,  ovvero
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e delle relative disposizioni attuative. 
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previste le forme dell'eventuale preselezione per  la  partecipazione
al concorso di cui al  comma  1,  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali,  le  prime  in
numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale. 
  4. Nel concorso il venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  possesso  del
titolo di cui al  comma  1,  lettera  d),  e  degli  altri  requisiti
prescritti, con un'anzianita' di servizio di almeno sette  anni  alla
data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a  fruire  della
riserva  il  personale  che,  nel  triennio  precedente,  non   abbia
riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria,  ai  partecipanti
al concorso risultati idonei. 
  5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da
pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi  militarmente
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati
non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
  6.   I   vincitori   del   concorso   sono   nominati    funzionari
tecnico-informatici vice direttori in prova. 
 
          Note all'art. 126:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 53.