Art. 127. 
Periodo di prova e  nomina  a  funzionario  tecnico-informatico  vice
                              direttore 
 
  1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di
corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi
di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei  vigili  del
fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I  piani
di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione, e  del
relativo esame, e del periodo  di  applicazione  pratica,  nonche'  i
criteri di determinazione della posizione in ruolo sono  fissati  con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile. 
  2.   A   conclusione   del   periodo   di   prova,   i   funzionari
tecnico-informatici vice direttori in prova conseguono  la  nomina  a
funzionario tecnico-informatico  vice  direttore,  sulla  base  della
graduatoria di fine corso e  della  relazione  del  responsabile  del
comando o dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato  servizio.  Essi
prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine  della
graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 
  3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori  in  prova  sono
ammessi a ripetere, per una sola  volta,  il  periodo  di  prova,  su
motivata  proposta  del  funzionario  dirigente  dell'ufficio  o  del
comando  presso  cui  hanno  prestato  servizio   o   del   direttore
dell'Istituto superiore antincendi. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, che non supera il periodo  di  prova,  conserva  la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori
alle  sedi  di  servizio  e'  effettuata  in  relazione  alla  scelta
manifestata dagli  interessati  secondo  l'ordine  della  graduatoria
determinata ai sensi del comma 1,  nell'ambito  delle  sedi  indicate
dall'amministrazione.