Art. 132. 
           Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con  le
seguenti modalita': 
    a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel  ruolo
degli  operatori,  avviamento   degli   iscritti   nelle   liste   di
collocamento; 
    b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa,  del
coniuge, dei  figli  e  dei  fratelli  degli  appartenenti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti  o  divenuti  permanentemente
inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti  dagli
articoli 5, 21, 88, 97 e 108. 
  2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in
casi e con modalita' diversi da  quelli  indicati  nel  comma  1.  In
particolare  e'  escluso  l'accesso  dall'esterno   nei   ruoli   dei
dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  non
si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili dei fuoco, l'articolo 3  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30  ottobre  1992,
n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  339,  e  ogni  alta
disposizione  che  prevede  il  passaggio  tra   amministrazioni   di
personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico,  al  servizio  o
all'impiego incondizionati. 
  3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850. 
 
          Note all'art. 132:
              - Si  riporta l'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68
          (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
              «Art.  3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
          1.  I  datori  di  lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
          avere  alle  loro  dipendenze  lavoratori appartenenti alle
          categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
                a) sette   per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
          occupano piu' di 50 dipendenti;
                b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
                c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
              2.  Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
          35  dipendenti  l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
          in caso di nuove assunzioni.
              3.  Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
          e  le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
          campo  della  solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
          riabilitazione,    la   quota   di   riserva   si   computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo  e  svolgente  funzioni  amministrative e
          l'obbligo  di  cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
          assunzione.
              4.  Per i servizi di polizia, della protezione civile e
          della  difesa  nazionale,  il  collocamento dei disabili e'
          previsto nei soli servizi amministrativi.
              5.  Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al presente
          articolo  sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3   della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni,   ovvero   dall'art.   1  del  decreto-legge
          30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre  1984,  n. 863; gli obblighi sono
          sospesi   per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella
          relativa    richiesta   di   intervento,   in   proporzione
          all'attivita'  lavorativa  effettivamente  sospesa e per il
          singolo  ambito  provinciale.  Gli  obblighi  sono  sospesi
          inoltre   per   la  durata  della  procedura  di  mobilita'
          disciplinata  dagli  articoli 4  e 24 della legge 23 luglio
          1991,  n.  223,  e successive modificazioni, e, nel caso in
          cui   la   procedura   si   concluda   con   almeno  cinque
          licenziamenti,  per il periodo in cui permane il diritto di
          precedenza  all'assunzione  previsto  dall'art. 8, comma 1,
          della stessa legge.
              6.   Agli   enti   pubblici  economici  si  applica  la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
              7.  Nella  quota di riserva sono computati i lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686,   e  successive  modificazioni,  nonche'  della  legge
          29 marzo  1985,  n.  113, e della legge 11 gennaio 1994, n.
          29.».
              - Si   riporta   l'art.  75,  del  decreto  legislativo
          30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del personale del
          Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma
          1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395).
              «Art.  75  (Utilizzazione  del  personale  invalido). -
          1. Il   personale   del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
          giudicato  assolutamente  inidoneo  per  motivi  di salute,
          anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
          compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
          corrispondenti      qualifiche      di      altri     ruoli
          dell'Amministrazione     penitenziaria     o    di    altre
          amministrazioni   dello   Stato,   sempreche'  l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              2.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria  entro  trenta  giorni
          dalla  notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
          assoluta.
              3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
          abbia  riportato  un'invalidita' non dipendente da causa di
          servizio,  la  quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
          compiti  d'istituto,  puo'  essere,  a  domanda, trasferito
          nelle    corrispondenti    qualifiche    di   altri   ruoli
          dell'Amministrazione     penitenziaria,    o    di    altre
          amministrazioni   dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di
          servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
          altri  ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
          l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              4.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria,  entro sessanta giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
              5.  Salvo  quanto  disposto  dal decreto del Presidente
          della  Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
          Corpo   di   polizia  penitenziaria,  che  abbia  riportato
          un'invalidita',  dipendente  da  causa di servizio, che non
          comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,
          puo',  a  domanda,  essere  trasferito nelle corrispondenti
          qualifiche     di    altri    ruoli    dell'Amministrazione
          penitenziaria,   sempreche'   l'infermita'   accertata   ne
          consenta l'ulteriore impiego.
              6.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  entro  sessanta giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
              7.   Il   suddetto   personale   puo'  essere  altresi'
          utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
          e  previdenziali  in  favore  del  personale  anche  per le
          esigenze   dell'Ente   di   assistenza   per  il  personale
          dell'Amministrazione penitenziaria.
              8.  Il  giudizio  di  inidoneita'  di  cui  al presente
          articolo  compete  alle  commissioni mediche previste dagli
          articoli 165  e  seguenti  del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
              9.  Le  dette  commissioni  devono,  altresi',  fornire
          indicazioni  sull'ulteriore  utilizzazione  del  personale,
          tenendo conto dell'infermita' accertata.».
              - Si  riporta  l'art.  23-bis  del  decreto legislativo
          12 maggio  1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge
          6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
          del  personale  non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo
          forestale dello Stato):
              «Art.  23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o
          con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli
          degli  agenti  ed  assistenti,  dei  sovrintendenti e degli
          ispettori   del  Corpo  forestale  dello  Stato,  giudicato
          assolutamente  inidoneo  per motivi di salute, dipendenti o
          meno   da   causa  di  servizio,  sempreche'  l'inidoneita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda,
          essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
          degli  operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
          del  Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni
          dello Stato.
              2.  Gli  appartenenti  ai  ruoli  degli  ispettori, dei
          sovrintendenti  e  degli  agenti  ed  assistenti  del Corpo
          forestale  dello  Stato,  purche' abbiano compiuto quindici
          anni  di  servizio,  possono,  a domanda, essere trasferiti
          nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli
          dei   periti,   dei   revisori,   degli   operatori  e  dei
          collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
              3.  Con  successivo  regolamento  da  emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono   determinate   le  modalita'  per  il  passaggio  del
          personale  di  cui  al  comma  1,  in  analogia  con quanto
          previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 aprile  1982,  n.  339,  nonche' del personale di cui al
          comma 2.
              4.  Dalla  data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma  3,  sono  abrogati gli articoli 10, 11 e 12
          della legge 18 febbraio 1963, n. 301.».
              - Si  riportano  gli  articoli 1  e  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   24 luglio  1981,  n.  551
          (Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge
          1° aprile 1981, n. 121):
              «Art.  1.  -  Il  personale  dell'Amministrazione della
          pubblica  sicurezza  proveniente  dal  soppresso  ruolo dei
          funzionari  di  pubblica  sicurezza  e  dal disciolto Corpo
          della  polizia femminile puo' chiedere di passare nei ruoli
          dell'Amministrazione   civile   dell'interno,  o  di  altre
          amministrazioni dello Stato.
              Il  personale  di cui al comma precedente e' inquadrato
          in  soprannumero  -  riassorbibile  con  la  cessazione dal
          servizio  per  qualsiasi  causa  -  mantenendo la qualifica
          funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di
          provenienza  prima  dell'attuazione dei decreti delegati di
          cui  all'art.  36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche'
          l'anzianita'   nella   qualifica   ricoperta,  l'anzianita'
          complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
              Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo
          di  assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello
          in  godimento  allo  stesso  titolo all'atto del passaggio,
          l'eccedenza  e' attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi
          convenzionali di stipendio.».
              «Art.  2.  -  L'accesso  alla  qualifica  funzionale di
          livello   superiore  e  la  progressione  nelle  qualifiche
          dirigenziali  del  personale di cui all'articolo precedente
          avviene  in  soprannumero in conformita' alle norme vigenti
          per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
              Gli  avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi
          del  precedente  comma sono determinati, di volta in volta,
          in  proporzione  pari  al  rapporto tra il numero dei posti
          disponibili  nelle  qualifiche funzionali o dirigenziali da
          conferire  e  il  personale dei ruoli delle amministrazioni
          riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
              Ove  non  sia possibile assegnare almeno una unita' per
          gli  avanzamenti  di  cui  al precedente comma, l'eventuale
          frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'.».
              - Si  riportano  gli articoli 1, 2, 3, e 11 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 339
          (Passaggio  del  personale  non idoneo all'espletamento dei
          servizi  di  polizia,  ad  altri ruoli dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza o di altre amministrazioni dello
          Stato):
              «Art.  1.  -  Il  personale  dei ruoli della Polizia di
          Stato,   che   espleta   funzioni   di  polizia,  giudicato
          assolutamente   inidoneo   per   motivi  di  salute,  anche
          dipendenti  da  causa  di  servizio,  all'assolvimento  dei
          compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
          corrispondenti  qualifiche  di altri ruoli della Polizia di
          Stato  o  di  altre amministrazioni dello Stato, sempreche'
          l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica  sicurezza  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.».
              «Art.  2.  -  Il  personale  dei ruoli della Polizia di
          Stato  che  espleta funzioni di polizia che abbia riportato
          un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non
          comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
          essere,   a   domanda,   trasferito   nelle  corrispondenti
          qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
          amministrazioni   dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di
          servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
          altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica  sicurezza  entro  sessanta  giorni dalla notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
              «Art.  3.  -  Salvo  quanto  disposto  dal  decreto del
          Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, numero 738, il
          personale  dei  ruoli  della  Polizia  di Stato che espleta
          funzioni  di  polizia  che  abbia riportato un'invalidita',
          dipendente   da   causa   di  servizio,  che  non  comporti
          l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,  puo',  a
          domanda,  essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche
          di   altri   ruoli  della  Polizia  di  Stato  o  di  altre
          amministrazioni   dello  Stato,  sempreche'  la  infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica  sicurezza  entro  sessanta  giorni dalla notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
              Art.   11.  -  Per  la  progressione  di  carriera  del
          personale  trasferito  in altre amministrazioni dello Stato
          ai   sensi   degli  articoli precedenti,  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.».
              - La rubrica della legge 27 dicembre 1973, n. 850 e' la
          seguente:  «Aumento  degli organici del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco».