Art. 133. 
                 Comando e collocamento fuori ruolo 
 
  1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  incluso
quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in posizione di
comando o fuori ruolo presso  gli  organi  costituzionali,  le  altre
amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in  relazione  anche
ad  esigenze  di  coordinamento  con  i  compiti  istituzionali   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. Possono essere collocati in  posizione  di  comando  o
fuori ruolo non  piu'  di  cinque  unita'  di  personale  di  livello
dirigenziale contemporaneamente. 
  2. La posizione di comando cessa al  termine  fissato  e  non  puo'
avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale
durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 
  3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi
al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo  sono  a
carico dell'amministrazione di destinazione. 
  4. Per quanto non previsto dal presente articolo,  ivi  incluso  il
comando e il collocamento fuori ruolo del personale  delle  pubbliche
amministrazioni presso il Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile e  le  strutture  periferiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonche' le
relative disposizioni di attuazione. 
 
          Nota all'art. 133:
              - Si riportano gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
              «Art.  56  (Comando  presso  altra  amministrazione). -
          L'impiegato  di  ruolo  puo'  essere  comandato  a prestare
          servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
          pubblici,   esclusi   quelli   sottoposti   alla  vigilanza
          dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
              Il  comando e' disposto, per tempo determinato e in via
          eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
          sia richiesta una speciale competenza.
              Al   comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri
          competenti, sentito l'impiegato.
              Per  il  comando  presso  un  ente  pubblico il decreto
          dovra'  essere  adottato anche con il concerto del Ministro
          per  il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
          vigilante.
              Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
          generale   si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
          su proposta dei Ministri competenti.
              Salvo  i  casi  previsti  dai  precedenti  commi  e dal
          successivo   art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,  anche
          temporanea,  di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
          quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
              In  attesa  dell'adozione del provvedimento di comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando.».
              «Art.  57 (Trattamento del personale comandato e carico
          della  spesa).  -  L'impiegato  in  posizione di comando e'
          ammesso  agli  esami,  ai  concorsi  ed  agli  scrutini  di
          promozione  nonche'  ai  concorsi  per  il  passaggio  alla
          qualifica  intermedia della carriera superiore in base alle
          normali disposizioni.
              La  spesa  per  il  personale  comandato  presso  altra
          amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
          di appartenenza.
              Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
          provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
          detto   personale   va  a  prestare  servizio.  L'ente  e',
          altresi',  tenuto a versare all'amministrazione statale cui
          il  personale  stesso appartiene l'importo dei contributi e
          delle  ritenute  sul  trattamento  economico previsti dalla
          legge.
              Il  periodo  di  tempo  trascorso  nella  posizione  di
          comando  e'  computato  agli  effetti  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza.
              Alle   promozioni  di  tutto  il  personale  comandato,
          nonche'  agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione
          cui l'impiegato appartiene organicamente.».
              «Art.   58   (Presupposti   e   procedimento).   -   Il
          collocamento  fuori  ruolo  puo'  essere  disposto  per  il
          disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
          attinenti   agli   interessi  dell'amministrazione  che  lo
          dispone  e  che  non  rientrino  nei  compiti istituzionali
          dell'amministrazione stessa.
              L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  non  occupa posto
          nella  qualifica  del  ruolo organico cui appartiene; nella
          qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
          posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
              Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
          Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito l'impiegato.
              Al   collocamento   fuori   ruolo   dell'impiegato  con
          qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
          conformita' al quarto comma dell'art. 56.
              I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
          fuori ruolo, sono determinati col regolamento.».
              «Art.  59 (Trattamento e promozione del personale fuori
          ruolo).  - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
          le norme dell'art. 57.
              L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  che  consegue  la
          promozione  o  la  nomina  a qualifica superiore rientra in
          organico   andando  ad  occupare,  secondo  l'ordine  della
          graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
              Se  in corrispondenza della qualifica conseguita con la
          promozione  o  con  la  nomina  permanga la possibilita' di
          collocamento  fuori  ruolo,  il  decreto di promozione o di
          nomina  puo'  disporre  il  collocamento fuori ruolo, anche
          nella nuova qualifica.».