Art. 133. Comando e collocamento fuori ruolo 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non piu' di cinque unita' di personale di livello dirigenziale contemporaneamente. 2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonche' le relative disposizioni di attuazione.
Nota all'art. 133: - Si riportano gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.». «Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente.». «Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'impiegato. Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.». «Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica.».