Art. 134. 
Mutamento di funzioni  e  trasferimento  di  ruolo  per  sopravvenuta
                      inidoneita' psico-fisica 
 
  1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu'  favorevoli
vigenti per il personale riconosciuto non idoneo  in  via  permanente
allo  svolgimento  delle  funzioni   proprie   della   qualifica   di
appartenenza ma idoneo al  proficuo  servizio,  il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  non
puo'  procedere  alla  dispensa  del  personale  dal   servizio   per
inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo,
anche a domanda del dipendente da  presentarsi  entro  trenta  giorni
dalla notifica del giudizio di inidoneita',  compatibilmente  con  le
esigenze  organizzative  del   Dipartimento   medesimo   e   con   la
disponibilita'  delle  dotazioni  organiche  dei  ruoli   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al  servizio  attivo,
anche attraverso il trasferimento ad  altro  ruolo  e  qualifica  del
Corpo, previo corso di riqualificazione. 
  2. Al fine  di  consentire  il  recupero  al  servizio  attivo  del
personale appartenente  ai  ruoli  tecnico-operativi,  in  previsione
della sua riammissione  al  termine  dell'assenza  per  infortunio  o
malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre  1988,
n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa  civile  invia  ai  competenti  organismi  sanitari  una
specifica richiesta di parere per stabilire se il  dipendente,  sulla
base  dei  parametri   psico-fisici   previsti   per   il   personale
tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio.
Nel caso di inabilita' parziale,  il  Dipartimento  individua,  sulla
base  delle  funzioni   proprie   della   qualifica,   le   attivita'
tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato  di
salute, che il dipendente  puo'  continuare  a  svolgere,  permanendo
nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela
del dipendente e' comunque  conciliato  con  la  piena  funzionalita'
operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 
  3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli  tecnico-operativi
acconsente di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o
tecnico-informatici, e' collocato in  altra  qualifica  dello  stesso
livello retributivo nella sede ove  presta  servizio  ovvero,  previo
accordo con il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il  Dipartimento  puo'
valutare i  casi  in  cui  il  transito  sia  effettuabile  anche  in
soprannumero. 
  4.  Il  personale  transitato  ai  sensi  del  comma   3   conserva
l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente
maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo
trattamento spettante  a  titolo  di  assegni  fissi  e  continuativi
risulti inferiore a quello in godimento allo stesso  titolo  all'atto
del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma  di  assegno
ad personam pensionabile non riassorbibile e  non  rivalutabile.  Dal
momento  del  nuovo  inquadramento,  il  trattamento  economico   del
dipendente segue  la  dinamica  retributiva  prevista  per  la  nuova
qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti  in
materia di infermita' riconosciuta per causa di servizio. 
  5.    Il    personale     transitato     nei     ruoli     tecnici,
amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma  3,
qualora la competente commissione medica  ne  verifichi  il  recupero
dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle  funzioni  proprie
della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica
medesima, a domanda presentata  entro  cinque  anni  dalla  data  del
trasferimento, compatibilmente con le esigenze  organizzative  e  nei
limiti delle disponibilita' della  dotazione  organica.  In  caso  di
accoglimento  della  domanda,  il  dipendente  e'  riammesso,   entro
quindici  giorni   dalla   notifica   del   giudizio   di   idoneita'
psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella  qualifica
rivestiti  al  momento   del   trasferimento   nei   ruoli   tecnici,
amministrativo-contabili o  tecnico-informatici,  con  l'attribuzione
del   trattamento   economico   correlato   e    il    riassorbimento
dell'eventuale  assegno  ad  personam  corrisposto   nel   precedente
transito. 
 
          Nota all'art. 134:
              - Si  riporta l'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n.
          521  (Misure  di potenziamento delle Forze di polizia e del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
              «Art.  12  (Accertamento della permanenza del requisito
          dell'idoneita'   psico-fisica).  -  1.  L'accertamento  del
          possesso   del   requisito   dell'incondizionata  idoneita'
          psico-fisica   e'   presupposto  per  la  riassunzione  del
          servizio  nei confronti del personale dei ruoli tecnici del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco che, per qualsiasi
          motivo,  sia  rimasto  assente  per periodi superiori a tre
          mesi continuativi.
              2.   L'idoneita'   psico-fisica  per  il  mutamento  di
          mansioni   del   personale   divenuto  inabile  ai  servizi
          d'istituto,  oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere
          presso  gli  ospedali  militari,  puo'  essere accertata da
          un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del
          servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          e composta da almeno due medici.
              3.   L'assenza   ingiustificata   alla  visita  medica,
          tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata
          idoneita'  psico-fisica  per  la riassunzione del servizio,
          ovvero   della   permanente   inabilita'   psico-fisica  al
          servizio, comporta la decadenza dall'impiego.
              4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti
          del  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
          lettera  c), del primo comma, dell'art. 127 del testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili  dello  Stato,  approvato con decreto dei Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».