Art. 134. Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu' favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non puo' procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilita' delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione. 2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento puo' valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero. 4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta per causa di servizio. 5. Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneita' psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
Nota all'art. 134: - Si riporta l'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 12 (Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneita' psico-fisica). - 1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneita' psico-fisica e' presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi. 2. L'idoneita' psico-fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, puo' essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici. 3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneita' psico-fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilita' psico-fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego. 4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c), del primo comma, dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».