Art. 135. Riammissione in servizio 1. Il personale il cui rapporto di impiegato sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute puo' richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente e' ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. 2. La facolta' di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana. 3. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' al positivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute. 4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.