Art. 135. 
                      Riammissione in servizio 
 
  1. Il personale il  cui  rapporto  di  impiegato  sia  cessato  per
effetto di dimissioni  o  di  dispensa  per  motivi  di  salute  puo'
richiedere,  entro  cinque  anni  dalla  data  della  cessazione  del
rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  si
pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni  dalla  richiesta.  In
caso di accoglimento, il dipendente e' ricollocato nel ruolo e  nella
qualifica cui apparteneva al momento della cessazione  dal  servizio,
con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa  dalla  data  del
provvedimento di riammissione. 
  2. La facolta' di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle  disposizioni  di  leggi  relative
all'accesso  al  lavoro  presso  le  pubbliche   amministrazioni   in
correlazione con  la  perdita  o  il  riacquisto  della  cittadinanza
italiana. 
  3. La riammissione in servizio e' subordinata  alla  disponibilita'
del  corrispondente  posto  nelle  dotazioni  organiche   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  al  mantenimento  del  possesso  dei
requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente  nonche'
al positivo  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  qualora  la
cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute. 
  4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto  di  impiego,
il personale goda  di  trattamento  pensionistico,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo
e trattamento pensionistico.