Art. 136. Cause di cessazione dal servizio e limiti di eta' per il collocamento a riposo 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonche' dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. I limiti di eta' per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonche' dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
Note all'art. 136: - Per la rubrica del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato». - Si riporta l'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402: «Art. 11. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di eta': a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65; b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57. Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato. 2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.». - Si riportano gli articoli 2 e 7, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335): «Art. 2 (Limiti di eta' per la cessazione dal servizio). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'. 2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di Stato Maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa.». «Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008. - Si riporta l'art. 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 5 (Norma di interpretazione autentica). - 1. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 del medesimo decreto legislativo.».