Art. 136. 
Cause di cessazione dal servizio e limiti di eta' per il collocamento
                              a riposo 
 
  1. Le cause di cessazione dal servizio  del  personale  di  cui  al
presente decreto sono quelle previste dal testo  unico,  nonche'  dal
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei  dipendenti
civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
  2. I limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  continuano  ad
essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 
850, come sostituito dall'articolo  14  del  decreto-legge  4  agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165,  nonche'  dall'articolo  5  della
legge 30 settembre 2004, n. 252. 
 
          Note all'art. 136:
              - Per  la  rubrica  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  si  veda  nelle note
          all'art. 9.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092, reca: «Approvazione del testo
          unico   delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
          dipendenti civili e militari dello Stato».
              - Si riporta l'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n.
          850  (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco)  come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge
          4 agosto  1987,  n. 325, convertito con modificazioni dalla
          legge 3 ottobre 1987, n. 402:
              «Art.  11.  -  1.  Il personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco  cessa  dal  servizio  ed e' collocato a
          riposo  d'ufficio  il  primo  giorno  del mese successivo a
          quello del raggiungimento dei seguenti limiti di eta':
                a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari,
          ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
                b) personale  delle  carriere  dei capi reparti e dei
          capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.
              Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le
          norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.
              2.  Restano  salve  le norme vigenti sul trattamento di
          quiescenza  ordinario e privilegiato del personale predetto
          e le norme previste dall'art. 61 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».
              - Si  riportano gli articoli 2 e 7, comma 1 del decreto
          legislativo  30 aprile  1997,  n.  165,  (Attuazione  delle
          deleghe  conferite  dall'art.  2,  comma  23,  della  legge
          8 agosto 1995, n. 335):
              «Art.   2   (Limiti  di  eta'  per  la  cessazione  dal
          servizio).  -  1.  I  limiti  di eta' per la cessazione dal
          servizio  per  il personale di cui all'art. 1 sono elevati,
          qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
              2.   Fermi  restando  il  limite  di  60  anni  per  la
          cessazione  dal  servizio  e  gli  organici complessivi dei
          ruoli,   i   colonnelli   del   ruolo   unico   delle  Armi
          dell'Esercito,  del  Corpo di Stato Maggiore della Marina e
          del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
          del  cinquantottesimo  anno di eta', sono collocati per due
          anni   in  soprannumero  agli  organici  del  grado  ed  in
          eccedenza  al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
          disposizione    dell'Amministrazione   della   difesa   per
          l'impiego    in   incarichi   prevalentemente   di   natura
          tecnico-amministrativa.».
              «Art.  7  (Norme  transitorie).  -  1. In fase di prima
          applicazione,  i  limiti  di  eta'  per  la  cessazione dal
          servizio,  previsti  dall'art. 2, sono gradualmente elevati
          al  57°  anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58°
          anno  per  gli  anni  dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli
          anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.
              - Si riporta l'art. 5 della legge 30 settembre 2004, n.
          252  (Delega  al  Governo  per  la disciplina in materia di
          rapporto  di  impiego del personale del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco):
              «Art.  5  (Norma  di  interpretazione  autentica). - 1.
          L'art.  5,  comma  3,  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.   503,  relativamente  al  personale  del  Corpo
          nazionale  dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che
          al predetto personale non si applica l'art. 16 del medesimo
          decreto legislativo.».