Art. 137. 
       Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio 
 
  1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  la
liberta', l'attivita', i diritti e  le  prerogative  sindacali  nelle
sedi di servizio sono disciplinati e tutelati  nelle  forme  previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  I  riferimenti  all'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  contenuti  nel
predetto articolo 42 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  si
intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica. 
  2. In ragione dell'unicita' del procedimento negoziale previsto per
il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali  e
della tendenziale omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, i diritti e
le prerogative sindacali sono  riconosciuti  al  personale  direttivo
nelle  medesime  forme  previste  per   il   personale   di   livello
dirigenziale. 
 
          Note all'art. 137:
              - La  legge  20 maggio  1970,  n. 300 reca: Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento.
              - Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165:
              «Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
          lavoro).  (Art.  47 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come  sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396
          del 1997). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
          e  l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
          dalle  disposizioni  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
          vengano   emanate   norme   di   carattere  generale  sulla
          rappresentativita'    sindacale    che    sostituiscano   o
          modifichino     tali     disposizioni,     le     pubbliche
          amministrazioni,  in attuazione dei criteri di cui all'art.
          2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          osservano   le   disposizioni   seguenti   in   materia  di
          rappresentativita'  delle  organizzazioni sindacali ai fini
          dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
          nei  luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
          collettiva.
              2.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa   di  cui  al  comma  8,  le  organizzazioni
          sindacali  che,  in  base  ai  criteri  dell'art. 43, siano
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
          aziendali  ai  sensi  dell'art.  19  e seguenti della legge
          20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni.   Ad   esse  spettano,  in  proporzione  alla
          rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
          24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
          condizioni derivanti dai contratti collettivi.
              3.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa  di  cui  al  comma  8,  ad iniziativa anche
          disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
          viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
          seguenti,  un  organismo  di  rappresentanza  unitaria  del
          personale  mediante  elezioni  alle  quali  e' garantita la
          partecipazione di tutti i lavoratori.
              4.   Con   appositi   accordi  o  contratti  collettivi
          nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,  sono
          definite  la  composizione dell'organismo di rappresentanza
          unitaria  del  personale  e  le  specifiche modalita' delle
          elezioni,  prevedendo  in  ogni  caso  il  voto segreto, il
          metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
          della  prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
          presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
          criteri  dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,  anche ad altre
          organizzazioni   sindacali,  purche'  siano  costituite  in
          associazione  con  un  proprio  statuto  e  purche' abbiano
          aderito   agli   accordi   o   contratti   collettivi   che
          disciplinano  l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
          Per  la  presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
          tutte  le  organizzazioni sindacali promotrici un numero di
          firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
          per  cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
          enti  o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
              5.  I  medesimi  accordi o contratti collettivi possono
          prevedere  che,  alle  condizioni  di cui al comma 8, siano
          costituite  rappresentanze  unitarie del personale comuni a
          piu'  amministrazioni  o enti di modeste dimensioni ubicati
          nel  medesimo  territorio.  Essi possono altresi' prevedere
          che  siano  costituiti  organismi  di  coordinamento tra le
          rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
          e  enti  con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
          8.
              6.  I  componenti  della  rappresentanza  unitaria  del
          personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
          sindacali  aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e del
          presente  decreto.  Gli  accordi o contratti collettivi che
          regolano  l'elezione  e  il  funzionamento  dell'organismo,
          stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  sono
          trasferite   ai   componenti  eletti  della  rappresentanza
          unitaria   del   personale   le   garanzie  spettanti  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  delle  organizzazioni
          sindacali  di  cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
          vi aderiscano.
              7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
          con  le  quali  la  rappresentanza  unitaria  del personale
          esercita  in  via  esclusiva i diritti di informazione e di
          partecipazione  riconosciuti  alle rappresentanze sindacali
          aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
          della  contrattazione  collettiva.  Essi  possono  altresi'
          prevedere  che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
          collettiva  integrativa,  la  rappresentanza  unitaria  del
          personale    sia    integrata   da   rappresentanti   delle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo nazionale del comparto.
              8.  Salvo  che i contratti collettivi non prevedano, in
          relazione   alle   caratteristiche  del  comparto,  diversi
          criteri  dimensionali,  gli organismi di cui ai commi 2 e 3
          del  presente  articolo  possono  essere  costituiti,  alle
          condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in  ciascuna
          amministrazione   o   ente   che   occupi   oltre  quindici
          dipendenti.   Nel   caso  di  amministrazioni  o  enti  con
          pluralita'  di sedi o strutture periferiche, possono essere
          costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
          siano  considerate  livelli  decentrati  di  contrattazione
          collettiva dai contratti collettivi nazionali.
              9.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 2, per la
          costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
          dell'art.   19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
          dei  dirigenti  nelle  amministrazioni,  enti  o  strutture
          amministrative  e'  disciplinata, in coerenza con la natura
          delle  loro  funzioni,  agli accordi o contratti collettivi
          riguardanti la relativa area contrattuale.
              10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel
          contratto   collettivo   del   comparto  sia  prevista  una
          disciplina  distinta  ai  sensi dell'art. 40, comma 2, deve
          essere  garantita  una adeguata presenza negli organismi di
          rappresentanza   unitaria  del  personale,  anche  mediante
          l'istituzione.    tenuto   conto   della   loro   incidenza
          quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
          specifici collegi elettorali.
              11.  Per  quanto  riguarda  i  diritti e le prerogative
          sindacali  delle  organizzazioni  sindacali delle minoranze
          linguistiche,  nell'ambito  della  provincia  di  Bolzano e
          della  regione  Valle  d'Aosta,  si applica quanto previsto
          dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          6 gennaio   1978,   n.   58,   e  dal  decreto  legislativo
          28 dicembre 1989, n. 430.».