Art. 139. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Ferma restando  la  disciplina  delle  incompatibilita'  dettata
dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che  viola
i doveri del servizio indicati da  leggi,  regolamenti  o  codici  di
comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di  una  disposizione
di servizio commette infrazione  disciplinare  ed  e'  soggetto  alle
seguenti sanzioni: 
    a) rimprovero orale; 
    b) rimprovero scritto; 
    c) sanzione pecuniaria fino ad  un  massimo  di  quattro  ore  di
retribuzione; 
    d) sospensione dal servizio  con  privazione  della  retribuzione
fino a dieci giorni; 
    e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione  da
undici giorni fino a un massimo di sei mesi; 
    f) destituzione con preavviso; 
    g) destituzione senza preavviso. 
  2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
che si traggono  dalle  disposizioni  dell'articolo  55  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
    a) la tipologia delle infrazioni per le quali  ciascuna  sanzione
disciplinare e' inflitta; 
    b) i criteri da adottare da parte  dell'organo  sanzionatorio  ai
fini della gradualita' e  proporzionalita'  delle  sanzioni,  nonche'
della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di  reiterazione
di infrazioni della stessa natura e di concorso  di  piu'  infrazioni
compiute con un'unica azione  od  omissione  o  con  piu'  azioni  od
omissioni connesse tra loro; 
    c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento
disciplinare, assicurando  l'adeguata  salvaguardia  dei  diritti  di
difesa del personale, anche  attraverso  la  previsione  di  garanzie
progressivamente   crescenti   con   la   gravita'    dell'infrazione
contestata; 
    d) le  fasi,  le  modalita'  e  i  termini  del  procedimento  di
impugnazione  delle  sanzioni  davanti  al  collegio   arbitrale   di
disciplina; 
    e) i casi, le  modalita'  e  gli  effetti  della  riapertura  del
procedimento disciplinare e della riabilitazione; 
    f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio
e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; 
    g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del  regolamento  di  cui  al
presente comma. 
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati,
nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001,  n.  97  e
per i profili da questa non diversamente regolati,  il  rapporto  tra
procedimento disciplinare e  procedimento  penale  e  la  sospensione
cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso  di  procedimento
penale. 
  4. Il regolamento indicato al  comma  2  puo'  anche  prevedere  la
riproduzione  delle   corrispondenti   disposizioni   contenute   nei
contratti collettivi nazionali e integrativi di  lavoro  relativi  al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Note all'art. 139:
              - Si riporta l'art. 53, comma 1 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  (Art.  58  del  decreto  legislativo n. 29 del
          1993,  come  modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge
          n.  358  del  1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993,
          poi   dall'art.  1  del  decreto-legge  n.  361  del  1995,
          convertito  con  modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
          e,  infine,  dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del
          1998,  nonche'  dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387
          del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici
          la   disciplina   delle   incompatibilita'   dettata  dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
          decreto,   nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  17 marzo  1989,  n.  117  e
          dall'art.  1,  commi  57 e seguenti della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
          agli  articoli 267,  comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4,  comma  7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
          altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
          relativa disciplina.».
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 80.
              - Si riporta l'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165:
              «Art.  55  (Sanzioni  disciplinari  e  responsabilita).
          (Art.  59  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  dall'art. 27 del decreto legislativo n. 546 del
          1993   e   successivamente   modificato   dall'art.  2  del
          decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
          dalla  legge n. 437 del 1995, nonche' dall'art. 27, comma 2
          e  dall'art. 45, comma 16 del decreto legislativo n. 80 del
          1998).  -  1.  Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
          resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
          responsabilita'  civile, amministrativa, penale e contabile
          per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
              2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, si
          applicano  l'art.  2106 del codice civile e l'art. 7, commi
          primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
              3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
          1,   e   ferma  restando  la  definizione  dei  doveri  del
          dipendente  ad  opera  dei  codici  di comportamento di cui
          all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
          sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
              4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo  il  proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
          del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
          contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
          procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
          sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente.
              5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del
          rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva
          contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
          viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
          procuratore  ovvero  di un rappresentante dell'associazione
          sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato. Trascorsi
          inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
          difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
          successivi quindici giorni.
              6.   Con   il   consenso  del  dipendente  la  sanzione
          applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
          suscettibile di impugnazione.
              7.  Ove  i contratti collettivi non prevedano procedure
          di  conciliazione,  entro  venti  giorni  dall'applicazione
          della  sanzione,  il  dipendente,  anche  per  mezzo  di un
          procuratore  o  dell'associazione  sindacale cui aderisce o
          conferisce  mandato,  puo'  impugnarla  dinanzi al collegio
          arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
          Il  collegio  emette  la sua decisione entro novanta giorni
          dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
          Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
              8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di  due
          rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
          dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
          all'amministrazione,  di provata esperienza e indipendenza.
          Ciascuna  amministrazione,  secondo il proprio ordinamento,
          stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
          modalita'   per   la   periodica   designazione   di  dieci
          rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
          dei  dipendenti,  che,  di  comune accordo, indicano cinque
          presidenti.   In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione
          richiede   la  nomina  dei  presidenti  al  presidente  del
          tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
          opera  con  criteri  oggettivi di rotazione dei membri e di
          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
          garantiscono l'imparzialita'.
              9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono
          istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
          che   ne   regoli   le   modalita'  di  costituzione  e  di
          funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai
          precedenti commi.
              10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
          scuola  nei  confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,
          direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
          e  grado e delle istituzioni educative statali si applicano
          le  norme  di  cui  agli  articoli da 502 a 507 del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
              - La  legge  27 marzo  2001,  n.  97,  reca:  Norme sul
          rapporto    tra    procedimento   penale   e   procedimento
          disciplinare  ed effetti del giudicato penale nei confronti
          dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.