Art. 141. 
Modifica e ripartizione territoriale delle  dotazioni  organiche  del
         personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'indispensabile   flessibilita'   di
adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A  allegata
al presente decreto alle variabili e contingenti necessita' operative
e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse e' disposta,  salvo
quanto previsto al  periodo  successivo,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
assicurando l'invarianza degli oneri di  bilancio.  Per  la  modifica
delle  dotazioni  organiche  relative  alle  qualifiche  di   livello
dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis,  lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui  al  comma  1
nelle   strutture   centrali   e   periferiche   dell'amministrazione
dell'interno si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. 
 
          Note all'art. 141:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Si  riporta  l'art.  17,  comma  4-bis della legge 23
          agosto, n. 400:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».