Art. 142. Formazione del personale 1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione. 2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operativita' del personale in relazione alle funzioni da svolgere. 5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati. 6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione e' individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonche' a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalita' elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non e' corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di cinque unita' di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facolta' per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, esso puo' concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Nota all'art. 142: - Si riporta l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 57 (Pari opportunita). (Art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e); b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».