Art. 142. 
                      Formazione del personale 
 
  1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e' assicurata  durante  lo  svolgimento  dell'intera  carriera.
Oltre  ai  corsi   di   formazione   iniziale   necessari   ai   fini
dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica  e  di
ruolo  e  dell'accesso  alle  qualifiche  di  primo  dirigente,  sono
effettuati  a  cura  della  Scuola  per  la   formazione   di   base,
dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici  territoriali
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento  professionale,
addestramento, riconversione e specializzazione. 
  2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione
presso o di intesa con altre  scuole  delle  amministrazioni  statali
ovvero con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di  studio
presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea  e
organizzazioni internazionali. 
  3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al  comma  2,  possono
essere  attivati,  per  il  perseguimento  dei   fini   istituzionali
dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario  e
corsi di formazione. Al personale che abbia  frequentato  i  predetti
corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti  ai  fini  del
conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), ovvero di quelli di cui al comma  9,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 
270,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 
  4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali  definiti
dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla
base delle linee di indirizzo per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul
lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica  emanati
a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli  articoli  34  e
80. I programmi indicano le  metodologie  formative,  incluse  quelle
multimediali, da adottare in riferimento  ai  diversi  destinatari  e
tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in
relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle
caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di  lavoro
e  delle  innovazioni  introdotte  nell'organizzazione  del   lavoro,
dell'esigenza di accrescere il grado di operativita' del personale in
relazione alle funzioni da svolgere. 
  5.  I  corsi  di  aggiornamento,   perfezionamento   professionale,
addestramento, riconversione e  specializzazione  si  concludono  con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato  dagli
istituti di istruzione che li hanno attuati. 
  6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato
in servizio a tutti gli effetti.  I  relativi  oneri  sono  a  carico
dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma  durante  l'orario
di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di  servizio,
al personale spetta il trattamento di missione e  il  rimborso  delle
spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 
  7. Il personale ammesso a partecipare ai  corsi  di  formazione  e'
individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative  dei  vari
uffici,  nonche'  a  quelle  di  qualificazione   professionale   del
personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali  e
culturali   dei   singoli   e   garantendo   pari   opportunita'   di
partecipazione, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  57,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei  direttivi  e  quello
appartenente a  professionalita'  elevate  o  specialistiche  possono
essere autorizzati, a domanda, ad  assentarsi  dal  servizio  per  la
durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero,  corsi
di formazione non previsti  nei  programmi  annuali  o  comunque  non
finanziabili  in  relazione  alle  risorse  finanziarie  disponibili,
vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile.  Durante  tale
periodo  ai  funzionari  autorizzati   non   e'   corrisposto   alcun
trattamento economico. Il predetto periodo e'  considerato  utile  ai
fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento  a  riposo  e  del
relativo trattamento  di  quiescenza.  I  funzionari  sono  tenuti  a
versare l'importo  dei  contributi  e  delle  ritenute  a  carico  di
quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul  trattamento  economico
spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal
servizio non piu' di cinque unita' di  personale  contemporaneamente,
di cui al  massimo  tre  di  livello  dirigenziale,  fatta  salva  la
facolta' per il Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e  della  difesa  civile  di  far  valere  ragioni  ostative
all'accoglimento della domanda. 
  9. Qualora il Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile  riconosca  la  stretta  ed  effettiva
connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario  ai
sensi  del  comma  8  con  l'attivita'  di  servizio   e   l'incarico
affidatogli,  esso  puo'  concorrere,  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie  disponibili,  con  un  proprio  contributo  alla   spesa
sostenuta e debitamente documentata. 
 
          Nota all'art. 142:
              - Si riporta l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165:
              «Art.  57  (Pari  opportunita).  (Art.  61  del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 29
          del  decreto  legislativo  n. 546 del 1993, successivamente
          modificato   prima   dall'art.  43,  comma  8  del  decreto
          legislativo  n.  80 del 1998 e poi dall'art. 17 del decreto
          legislativo   n.   387   del   1998).  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini  e  donne  per l'accesso al lavoro ed il trattamento
          sul lavoro:
                a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
          impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);
                b) adottano  propri atti regolamentari per assicurare
          pari   opportunita'   fra   uomini   e  donne  sul  lavoro,
          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica;
                c) garantiscono   la   partecipazione  delle  proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale  in rapporto proporzionale alla loro presenza
          nelle   amministrazioni   interessate  ai  corsi  medesimi,
          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
          partecipazione,   consentendo  la  conciliazione  fra  vita
          professionale e vita familiare;
                d) possono  finanziare programmi di azioni positive e
          l'attivita'  dei  Comitati  pari  opportunita'  nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
          di  cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare le
          direttive   della   Unione   europea  in  materia  di  pari
          opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica.».