Art. 143. Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale. 2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. 3. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Note all'art. 143: - Si riporta l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale e' costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e' composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il Consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo. Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro. Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa. Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri. Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma. La composizione dei Consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprieta' intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma. Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6. In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella qualifica. Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio.». - Si riporta l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato): «Art. 41 (Valutazione di anzianita). - Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'. I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni complessivi. Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive. I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie. E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».