Art. 143. 
      Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi 
 
  1. Gli scrutini di promozione previsti nel  presente  decreto  sono
effettuati dal consiglio di amministrazione di cui  all'articolo  146
del testo unico, sulla base dei  criteri  di  massima  approvati  dal
consiglio medesimo con cadenza triennale. 
  2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza  annuale.  Le
promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel  ruolo  al
31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che  le  conseguono
al  primo  scrutinio,  decorrono  a  tutti  gli  effetti  dal  giorno
successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima  prescritta
per l'ammissione allo scrutinio medesimo. 
  3. Ai fini del computo dell'anzianita'  di  servizio  richiesta  al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per  l'ammissione
agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle  riserve  nei
concorsi pubblici, previsti dal  presente  decreto,  non  si  applica
l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077. 
 
          Note all'art. 143:
              - Si  riporta  l'art.  146  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
              «Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun
          Ministero,  Alto  Commissariato  od  altra  amministrazione
          centrale  e'  costituito  un  Consiglio  d'amministrazione,
          presieduto  dal  Ministro  o  da un alto commissario o, per
          delega,    da    un   sottosegretario   di   Stato   oppure
          dall'impiegato  con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e'
          composto:
                a) dai  direttori  generali  e  dagli  impiegati  con
          qualifica  superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
          servizio centrale;
                b) dagli   ispettori   generali  preposti  a  servizi
          centrali  dell'amministrazione organicamente dipendenti dal
          Ministro;
                c) dal    presidente    del    Consiglio    superiore
          eventualmente esistente presso l'amministrazione;
                d) da  rappresentanti del personale in numero pari ad
          un   terzo,   e  comunque  non  inferiore  a  quattro,  dei
          componenti  di  cui  alle  lettere a), b) e c), da nominare
          all'inizio  di  ogni quadriennio, con decreto del Ministro,
          sulla  base  delle elezioni svolte ai sensi del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.
              I  membri  di  cui  alle  lettere  a) e b), nei casi di
          assenza  o  di  legittimo  impedimento  o  di  vacanza  dei
          relativi  posti,  sono  sostituiti  da coloro che secondo i
          rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
          membri  siano  in numero inferiore ad otto, il Consiglio di
          amministrazione   e'  integrato  con  gli  impiegati  delle
          carriere   direttive  di  qualifica  piu'  elevata,  aventi
          maggiore anzianita' di qualifica.
              Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da un
          impiegato  dell'ufficio  del  personale  con  qualifica non
          inferiore a direttore di sezione.
              Il    Consiglio    di   amministrazione   esercita   le
          attribuzioni  stabilite dalla legge in materia di personale
          ed    esprime   il   proprio   avviso   sul   coordinamento
          dell'attivita'  dei  vari  uffici,  sulle  misure idonee ad
          evitare   interferenze   o   duplicazioni   e  ad  ottenere
          l'efficacia,   la   tempestivita'   e   la  semplificazione
          dell'azione   amministrativa  nonche'  su  tutte  le  altre
          questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.
              Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
          unito  alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
          i quali occorre la decisione del Ministro.
              Nelle   amministrazioni   civili   il  Consiglio  viene
          altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della
          ragioneria  centrale  competente,  sulle  proposte  annuali
          relative allo stato di previsione della spesa.
              Per   gli  impiegati  con  qualifica  non  inferiore  a
          direttore   generale   le  attribuzioni  del  Consiglio  di
          amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.
              Qualora   la   situazione   dei   ruoli  dei  personali
          dipendenti  non  consenta  la costituzione del consiglio di
          amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
          composto  dagli  otto impiegati delle carriere direttive di
          qualifica   piu'   elevata,  comunque  in  servizio  presso
          l'amministrazione  interessata,  aventi maggiore anzianita'
          di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
          lettera d) del primo comma.
              La  composizione  dei Consigli di amministrazione delle
          amministrazioni  autonome,  della Ragioneria generale dello
          Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
          spettacolo,   delle   informazioni   e   della   proprieta'
          intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
          quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
              Il  Consiglio  di  amministrazione dell'amministrazione
          per  le  attivita' assistenziali italiane ed internazionali
          e'  presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima
          ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
              Ai  consigli di amministrazione previsti nei commi nono
          e  decimo,  sono  conferite  in  aggiunta alle attribuzioni
          stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
          ai commi 4 e 6.
              In  aggiunta  ai  membri  previsti dal primo comma, del
          Consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici  fanno  parte  i  tre  presidenti  di  sezione del
          Consiglio  superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
          qualifica.
              Il    Consiglio    di   amministrazione   esercita   le
          attribuzioni  stabilite dalla legge in materia di personale
          anche  per  quanto  riguarda  quello  ausiliario  e  quello
          operaio.».
              - Si riporta l'art. 41 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 dicembre  1970, n. 1077 (Riordinamento delle
          carriere degli impiegati civili dello Stato):
              «Art.  41  (Valutazione  di  anzianita).  - Ai fini del
          computo   dell'anzianita'   di   servizio   richiesta   per
          l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di
          direttore   di   sezione,   di  segretario  principale,  di
          coadiutore  principale e di commesso capo, o equiparate, il
          servizio    prestato,    senza    demerito,   in   carriera
          corrispondente  o  superiore e' valutato per intero; quello
          prestato   nella   carriera   immediatamente  inferiore  e'
          valutato per meta'.
              I servizi di cui al precedente comma non possono essere
          valutati per piu' di quattro anni complessivi.
              Le  promozioni  alle  qualifiche indicate non potranno,
          comunque,  essere conferite se nella nuova carriera non sia
          stato  prestato  servizio  effettivo  per  almeno tre anni,
          ridotti a due per le carriere direttive.
              I  servizi  militari  prestati,  senza  demerito, nella
          posizione  di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere,
          e  gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo,
          in  ferma  volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti
          posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai
          sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando
          equiparati  quello  di  sottufficiale  al servizio prestato
          nelle  carriere  esecutive e gli altri al servizio prestato
          nelle carriere ausiliarie.
              E'  abrogato  l'art.  354 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.».