Art. 144. Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che puo' accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalita' degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non e' ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Note all'art. 144: - Per il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5. - Si riportano l'art. 1, commi 56 e 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.». «64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.». - Si riporta l'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. 4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi. 5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».