Art. 144. 
Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del
                             telelavoro 
 
  1.  Il  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco
appartenente   ai   ruoli   tecnici,    amministrativo-contabili    e
tecnico-informatici e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo
parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono definite le modalita' di costituzione dei rapporti di impiego  a
tempo  parziale,  i  contingenti  massimi  del  personale  che   puo'
accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili
in  relazione  ad  esigenze  di  funzionalita'  degli  uffici  e   le
disposizioni transitorie per il  graduale  passaggio  dal  regime  di
tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo,  a
decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma,  si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,
commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  non  e'
ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro  a  distanza  di
cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
 
          Note all'art. 144:
              - Per  il  testo  dell'art  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Si  riportano  l'art.  1,  commi 56 e 64, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica):
              «56.  Le  disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, nonche' le disposizioni di
          legge  e  di  regolamento  che vietano l'iscrizione in albi
          professionali   non   si   applicano  ai  dipendenti  delle
          pubbliche  amministrazioni  con  rapporto di lavoro a tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per cento di quella a tempo pieno.».
              «64.  Per  quanto  disposto dai precedenti commi, viene
          data   precedenza   ai   familiari  che  assistono  persone
          portatrici  di  handicap  non  inferiore  al  70 per cento,
          malati  di  mente,  anziani non autosufficienti, nonche' ai
          genitori con figli minori in relazione al loro numero.».
              - Si  riporta  l'art.  4 della legge 16 giugno 1998, n.
          191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n.
          59):
              «Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
          l'organizzazione  del  lavoro  e  di realizzare economie di
          gestione  attraverso  l'impiego  flessibile  delle  risorse
          umane,  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          possono  avvalersi  di  forme  di  lavoro a distanza. A tal
          fine,   possono   installare,   nell'ambito  delle  proprie
          disponibilita'  di bilancio, apparecchiature informatiche e
          collegamenti  telefonici  e telematici, necessari e possono
          autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
          salario,  la  prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
          sede  di  lavoro, previa determinazione delle modalita' per
          la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
              2.   I   dipendenti   possono   essere  reintegrati,  a
          richiesta, nella sede di lavoro originaria.
              3.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  sentita
          l'Autorita'     per     l'informatica     nella    pubblica
          amministrazione,  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore della presente legge, sono disciplinate
          le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
          presente  articolo,  ivi  comprese  quelle  per la verifica
          dell'adempimento   della   prestazione   lavorativa,  e  le
          eventuali  abrogazioni  di  norme incompatibili. Le singole
          amministrazioni  adeguano  i propri ordinamenti ed adottano
          le   misure  organizzative  volte  al  conseguimento  degli
          obiettivi di cui al presente articolo.
              4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
          e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano provvedono
          con proprie leggi.
              5.  La  contrattazione  collettiva,  in  relazione alle
          diverse  tipologie  del  lavoro  a  distanza,  adegua  alle
          specifiche   modalita'   della  prestazione  la  disciplina
          economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
          interessati.   Forme  sperimentali  di  telelavoro  possono
          essere   in   ogni   caso   avviate  dalle  amministrazioni
          interessate,    sentite    le    organizzazioni   sindacali
          maggiormente     rappresentative    e    l'Autorita'    per
          l'informatica   nella   pubblica  amministrazione,  dandone
          comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.».