Art. 145. 
 Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel
limite delle vacanze organiche del  ruolo  dei  vigili  del  fuoco  e
nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a  centoventi
unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi  e  culturali,
riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di
eta' e di idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  previsti  dal
regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle
federazioni sportive nazionali e  detengano  almeno  uno  dei  titoli
sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 
  2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti: 
    a) i  requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in  qualita'
di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c); 
    b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui  al  comma  1,
ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti  psico-fisici
e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso  per
difetto dei requisiti o per mancata presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e'  previsto  anche  che,
nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere  ripartiti  tra
le varie discipline praticate  dai  gruppi  sportivi  ovvero  tra  le
specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse; 
    c) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
    d) le categorie  di  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; 
    e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di  merito
ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. 
  3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del  fuoco
e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 
 
          Nota all'art. 145:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.