Art. 146. 
Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo di appartenenza  e
      trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' 
 
  1. Gli atleti che perdono l'idoneita'  alle  attivita'  nei  gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause
previste dal comma  2  sono  destinati,  con  decreto  del  capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una  delle
altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di  appartenenza,
previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di  idoneita'
al servizio e frequenza di un corso  di  aggiornamento  professionale
della durata non inferiore a tre mesi. 
  2.  Le  cause  che  determinano  la  perdita  dell'idoneita'   alle
attivita' nei gruppi sportivi del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco sono le seguenti: 
    a) aggiornamento qualitativo dell'organico se-condo le  modalita'
stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile; 
    b)  perdita  dei  requisiti   di   idoneita'   fisica   necessari
all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito  dei
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    c) non riconoscimento  della  qualita'  di  atleta  di  interesse
nazionale da parte della  competente  federazione  sportiva,  per  un
periodo superiore ai due anni consecutivi; 
    d) sospensione definitiva disposta dalla  competente  federazione
sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 
  3. Per le discipline unicamente di squadra,  la  valutazione  sulla
perdita di idoneita' alle attivita' nei  gruppi  sportivi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui al  comma  2,  lettera  c),  e'
effettuata con riguardo  al  piazzamento  della  rappresentativa  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la  cui  fascia  di  merito  e'
costituita dalla permanenza nella serie A del  rispettivo  campionato
nazionale assoluto. 
  4. Il  personale  di  cui  al  comma  1,  in  possesso  dei  titoli
professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda  presentata
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto  previsto
dal medesimo  comma  1,  essere  trasferito,  con  decreto  del  capo
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa nelle corrispondenti qualiche del personale del  Corpo  civile
nazionale   dei   vigili   del   fuoco    che    espleta    attivita'
amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti
delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. 
Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o
pratica le cui modalita' sono stabilite  con  decreto  del  capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella
qualifica   corrispondente   a   quella   rivestita   all'atto    del
trasferimento,  conservando  l'anzianita'  maturata  e  la  posizione
economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a
titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello  in
godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto
forma  di  assegno  ad  personam  da  riassorbire  con  i  successivi
miglioramenti economici.