Art. 147. Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2. 2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1. 3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.