Art. 147. 
          Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del 
                Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Per particolari esigenze sportive,  con  decreto  del  capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  e  previo  consenso  dell'interessato,  puo'   essere
assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente  al  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  in  possesso  dei  titoli  sportivi
individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2. 
  2. Per il periodo dell'assegnazione di cui  al  comma  1,  e'  reso
indisponibile  un  numero  finanziariamente  equivalente   di   posti
nell'ambito del contingente  complessivo  di  cui  all'articolo  145,
comma 1. 
  3. Al verificarsi delle cause di inidoneita'  di  cui  all'articolo
146, comma 2, il personale di cui al comma  1  e'  reintegrato  nelle
funzioni proprie della qualifica di appartenenza.