Art. 148. 
Reclutamento e sopravvenuta inidoneita'  del  personale  della  banda
                              musicale 
 
  1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del  personale
della banda musicale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni degli articoli 145, 146 e  147.  I  riferimenti  alla
qualita'  di  atleta,  ai  gruppi  sportivi  e  ai  titoli  sportivi,
contenuti   nei   predetti   articoli,   si   intendono   effettuati,
rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale  e
ai titoli musicali.