Art. 149. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco 1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9. 6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.