Art. 149. 
    Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco 
 
  1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del
fuoco, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio
nel profilo  medesimo,  e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di
vigile del fuoco. 
  2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del
fuoco, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto cinque anni  e  meno  di  dieci  anni  di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di vigile del fuoco qualificato. 
  3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del
fuoco, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno  di  quindici  anni  di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di vigile del fuoco esperto. 
  4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del
fuoco, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo  servizio  nel
profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita  qualifica  di  vigile
del fuoco coordinatore. 
  5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del
fuoco, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo  servizio  nel
profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita  qualifica  di  vigile
del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale
di cui all'articolo 9. 
  6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai
sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica
superiore e dello scatto  convenzionale,  l'anzianita'  maturata  nel
predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4  e
5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita'  eccedente  quella  minima
richiesta per l'inquadramento. 
  7. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico  derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo  40  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni
autonome dello Stato ad  ordinamento  autonomo,  sottoscritto  il  24
maggio 2000.