Art. 150. 
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei  capi
                               reparto 
 
  1. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
squadra, in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio
nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di  capo
squadra. 
  2. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
squadra, in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto cinque anni  di  effettivo  servizio  nel
profilo medesimo, e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di  capo
squadra esperto. 
  3. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
squadra, in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto tredici anni di  effettivo  servizio  nel
profilo medesimo, e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di  capo
squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui
all'articolo 15. 
  4. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
reparto, in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio
nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di  capo
reparto. 
  5. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
reparto, in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto cinque anni  di  effettivo  servizio  nel
profilo medesimo, e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di  capo
reparto esperto. 
  6. Il personale  appartenente  al  profilo  professionale  di  capo
reparto, in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che abbia compiuto  nove  anni  di  effettivo  servizio  nel
profilo medesimo, e'  inquadrato  nell'istituita  qualifica  di  capo
reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui
all'articolo 18. 
  7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il  personale  di  cui  ai
commi 1 e 4 conserva,  ai  fini  della  progressione  alla  qualifica
superiore e dello scatto  convenzionale,  l'anzianita'  maturata  nel
predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai
medesimi fini, l'anzianita' eccedente  quella  minima  richiesta  per
l'inquadramento. 
  8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo
sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile  con  le  vacanze
ordinarie delle dotazioni organiche. Per il  periodo  di  durata  del
soprannumero  e'  reso  indisponibile  un   numero   finanziariamente
equivalente di posti  nel  ruolo  degli  ispettori  e  dei  sostituti
direttori antincendi. 
  9. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico  derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo  40  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni
autonome dello Stato ad  ordinamento  autonomo,  sottoscritto  il  24
maggio 2000.