Art. 150. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto 1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15. 4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto. 5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto. 6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18. 7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.