Art. 152. 
Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali  di
collaboratore tecnico antincendi,  collaboratore  tecnico  antincendi
esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche  del
     ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi 
 
  1.  Il  personale  appartenente   al   profilo   professionale   di
collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita  qualifica
di sostituto direttore antincendi. 
  2.  Il  personale  appartenente   al   profilo   professionale   di
collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita
qualifica di sostituto direttore antincendi capo. 
  3.  Il  personale  appartenente   al   profilo   professionale   di
collaboratore tecnico antincendi  capo,  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato  nell'istituita
qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con  l'attribuzione
dello scatto convenzionale di  cui  all'articolo  31  e  l'assunzione
della denominazione aggiuntiva di «esperto». 
  4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati
secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento,  ai
fini della progressione  alla  qualifica  superiore  e  dello  scatto
convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo. 
  5. Gli inquadramenti di cui al presente  articolo  sono  effettuati
anche in soprannumero riassorbibile con le  vacanze  ordinarie  delle
dotazioni organiche. Per il periodo di  durata  del  soprannumero  e'
reso indisponibile un numero finanziariamente  equivalente  di  posti
nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 
  6. Fermo restando il principio  del  mantenimento  del  trattamento
economico piu' favorevole previsto dall'articolo  174,  il  personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio
alla qualifica superiore, il  maturato  economico,  eventualmente  in
godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo
40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  aziende
e amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000. 
  7. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2,  nella  qualifica
di sostituto direttore antincendi capo consegue  di  diritto  secondo
l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno,  lo
scatto convenzionale  di  cui  all'articolo  31  e  la  denominazione
aggiuntiva di «esperto»,  prescindendo  dall'anzianita'  di  servizio
prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti  delle  cessazioni  dal
servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno  precedente  tra  il
personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
  8. Le disposizioni del  comma  7  non  si  applicano  ai  sostituti
direttori  antincendi  capo  che,   nell'ultimo   triennio,   abbiano
riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria.