Art. 153. Concorsi straordinari 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici. 4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono immessi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finche' permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il personale vincitore dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione e' riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto.